Art. 4 Modalita' d'asta 1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'autorita', sentito il Ministero della transizione ecologica - DG IS per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall'art. 1, comma 7, ed in tempo utile per consentire il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2022 - 31 marzo 2023, prevedendo l'offerta di capacita' di stoccaggio, ove possibile, anche giornaliera, nonche' agevolando servizi di rigassificazione integrati con il servizio di iniezione negli stoccaggi, finalizzati a giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche prevedendo prezzi di riserva intorno allo zero.