Art. 4 
 
                          Modalita' d'asta 
 
  1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli  1
e  2  sono  stabilite  dall'autorita',  sentito  il  Ministero  della
transizione ecologica - DG IS per gli aspetti relativi alla sicurezza
delle forniture, assicurando la massima partecipazione,  trasparenza,
concorrenza e non discriminazione, secondo  le  tempistiche  previste
dall'art. 1, comma 7, ed in tempo utile per  consentire  il  regolare
inizio del ciclo di iniezione per  l'anno  di  stoccaggio  1°  aprile
2022 -  31  marzo  2023,  prevedendo  l'offerta   di   capacita'   di
stoccaggio, ove  possibile,  anche  giornaliera,  nonche'  agevolando
servizi di rigassificazione integrati con il  servizio  di  iniezione
negli stoccaggi, finalizzati a giungere a un  livello  di  stoccaggio
piu' alto possibile, in linea con le previsioni di  cui  all'art.  21
del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, anche  prevedendo  prezzi  di
riserva intorno allo zero.