Art. 5 Disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'autorita' modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi. 2. Nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentono l'effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, per i quali l'autorita' stabilisce specifici corrispettivi incentivanti. 3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi nonche' abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti profili tecnici di iniezione che prevedano pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti. 4. Il Ministero della transizione ecologica, sulla base delle informazioni trasmesse dalle imprese di stoccaggio, monitora l'andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il livello di riempimento progressivo delle capacita' di stoccaggio allocate, ai fini dell'eventuale diversificazione dei prodotti di stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle caratteristiche tecniche specifiche del sistema nazionale dello stoccaggio. 5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'autorita'.