Art. 5 
 
                Disposizioni in materia di sicurezza 
               del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Nel corso del periodo di iniezione sono stabilite dall'autorita'
modalita' che favoriscano il mantenimento del gas negli stoccaggi. 
  2. Nel corso del ciclo  di  erogazione  invernale,  le  imprese  di
stoccaggio consentono l'effettuazione di iniezioni  in  controflusso,
promosse anche attraverso servizi dedicati, per i  quali  l'autorita'
stabilisce specifici corrispettivi incentivanti. 
  3. Per massimizzare l'ottimale riempimento degli stoccaggi  nonche'
abbreviarne i tempi di riempimento, sono consentiti  profili  tecnici
di  iniezione  che  prevedano  pressioni  dinamiche  in  pozzo  anche
superiori alla pressione statica originaria di giacimento per periodi
di tempo prolungati, sempreche' la pressione di giacimento al termine
della fase di iniezione si  mantenga  entro  i  limiti  di  sicurezza
stabiliti. 
  4. Il Ministero  della  transizione  ecologica,  sulla  base  delle
informazioni  trasmesse  dalle  imprese   di   stoccaggio,   monitora
l'andamento settimanale del ciclo di riempimento degli stoccaggi e il
livello di riempimento  progressivo  delle  capacita'  di  stoccaggio
allocate, ai fini dell'eventuale  diversificazione  dei  prodotti  di
stoccaggio e dei servizi offerti, tenuto conto delle  caratteristiche
tecniche specifiche del sistema nazionale dello stoccaggio. 
  5. Le imprese di  stoccaggio  adottano  le  necessarie  misure  per
adeguare i  codici  di  stoccaggio  alle  disposizioni  del  presente
decreto e le trasmettono all'autorita'.