Art. 6 Disposizioni per la chiusura del ciclo di stoccaggio 2021-2022 1. Gli spazi di stoccaggio relativi a eventuali giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2022 rimangono assegnati ai rispettivi titolari, secondo condizioni economiche stabilite dall'autorita' che favoriscano il mantenimento di tali giacenze negli stoccaggi. 2. I volumi di cui al comma 1 sono comunicati, secondo tempistiche adeguate allo svolgimento delle aste, secondo modalita' e termini definiti dalle societa' di stoccaggio interessate.