Art. 6 
 
               Disposizioni per la chiusura del ciclo 
                       di stoccaggio 2021-2022 
 
  1. Gli spazi di stoccaggio relativi a  eventuali  giacenze  di  gas
negli stoccaggi al 31 marzo 2022 rimangono  assegnati  ai  rispettivi
titolari, secondo condizioni economiche stabilite dall'autorita'  che
favoriscano il mantenimento di tali giacenze negli stoccaggi. 
  2. I volumi di cui al comma 1 sono comunicati, secondo  tempistiche
adeguate allo svolgimento delle aste,  secondo  modalita'  e  termini
definiti dalle societa' di stoccaggio interessate.