Art. 7 Promozione di volumi di gas aggiuntivi 1. L'autorita' stabilisce corrispettivi, anche di tipo giornaliero, che favoriscano l'importazione di volumi di gas aggiuntivi dai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti non direttamente interconnessi con reti di Stati membri dell'Unione europea, nonche' corrispettivi che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2022 - 2023. 2. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei terminali di rigassificazione di gas naturale, il gestore della rete di trasporto nazionale predispone un servizio di collegamento tramite navi spola di adeguata capacita' e dimensione finalizzato al collegamento del terminale di rigassificazione di Panigaglia con terminali di rigassificazione ubicati nel Mar Mediterraneo, che effettuino il servizio di reloading, in particolare con quelli della penisola iberica. 3. L'autorita' stabilisce corrispettivi per il servizio di cui al comma 2 che favoriscano l'importazione di gas naturale liquefatto durante il ciclo di iniezione in stoccaggio, tenendo conto della necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nonche' durante l'anno termico 2022 - 2023.