Art. 6 
 
Ulteriori attivita' economiche alle quali  si  applicano  gli  indici
sintetici di affidabilita' fiscale approvati con decreto del Ministro
          dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021 
 
  1.  Per  effetto  dell'aggiornamento  della  classificazione  delle
attivita' economiche Ateco 2007, adottata per finalita' statistiche e
amministrative a partire dal 1° aprile 2022, per il periodo d'imposta
in corso  al  31  dicembre  2021  e  successivi,  i  seguenti  indici
sintetici  di  affidabilita'  fiscale,  approvati  con  decreto   del
Ministro dell'economia e delle finanze  del  2  febbraio  2021,  sono
applicabili, oltre alle  attivita'  economiche  previste  nel  citato
decreto, anche alle attivita' economiche di seguito elencate: 
    1) ISA BD09U - applicabile anche alle attivita' di: fabbricazione
di  stand  e  altre   strutture   simili   per   convegni   e   fiere
prevalentemente in legno, codice attivita' 16.23.21; fabbricazione di
altri elementi in legno e di  falegnameria  per  l'edilizia  (esclusi
stand e strutture simili per  convegni  e  fiere),  codice  attivita'
16.23.22; 
    2) ISA BD20U - applicabile anche all'attivita' di:  presagomatura
dell'acciaio per cemento armato, codice attivita' 24.33.03; 
    3) ISA BD40U - applicabile anche all'attivita' di:  fabbricazione
di luminarie per feste, codice attivita' 27.40.02; 
    4) ISA BG04U - applicabile anche alle attivita' di:  gestione  di
parchi di divertimento, tematici  e  acquatici,  nei  quali  sono  in
genere previsti spettacoli, esibizioni e  servizi,  codice  attivita'
93.21.01; gestione di attrazioni e attivita' di spettacolo  in  forma
itinerante (giostre)  o  di  attivita'  dello  spettacolo  viaggiante
svolte con attrezzature smontabili,  in  spazi  pubblici  e  privati,
codice attivita' 93.21.02; 
    5) ISA BG67U - applicabile anche all'attivita' di:  attivita'  di
lavanderie self-service, codice attivita' 96.01.30; 
    6) ISA BK30U - applicabile anche alle attivita' di: attivita'  di
consulenza in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento di
aria, acqua e suolo; consulenza in materia di gestione  dei  rifiuti,
codice attivita' 74.90.31; attivita'  di  consulenza  in  materia  di
gestione delle risorse energetiche, energie rinnovabili e  efficienza
energetica, codice attivita' 74.90.32;  attivita'  di  consulenza  in
materia di gestione delle risorse idriche, minerali e  altre  risorse
naturali usate per finalita' diverse  da  quella  energetica,  codice
attivita' 74.90.33. 
  2. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti da
1 a 3 e  5  del  comma  1  del  presente  articolo  si  applicano  ai
contribuenti esercenti attivita' d'impresa che  svolgono  in  maniera
prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti punti del  citato
comma 1, fermo restando il  disposto  dell'art.  3  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze del 2 febbraio 2021. 
  3. Gli indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui ai punti  4
e 6 del comma 1 del presente articolo si  applicano  ai  contribuenti
esercenti attivita' d'impresa, ovvero arti e professioni che svolgono
in maniera prevalente le attivita' indicate nei corrispondenti  punti
del citato comma 1,  fermo  restando  il  disposto  dell'art.  3  del
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  2  febbraio
2021. 
  4. Per effetto della soppressione  di  alcuni  codici  attivita'  a
seguito  dell'aggiornamento  della  classificazione  delle  attivita'
economiche Ateco 2007, di cui al comma 1  del  presente  articolo,  i
seguenti indici sintetici di  affidabilita'  fiscale,  approvati  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del  2  febbraio
2021, non sono piu' applicabili alle attivita' economiche di  seguito
elencate: 
    1)  ISA  BD09U  -  non   piu'   applicabile   all'attivita'   di:
fabbricazione di altri  elementi  in  legno  e  di  falegnameria  per
l'edilizia, codice attivita' 16.23.20; 
    2) ISA BG04U - non piu' applicabile all'attivita' di:  parchi  di
divertimento e parchi tematici, codice attivita' 93.21.00. 
  5. In ogni caso, gli  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale
approvati con il decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 2 febbraio 2021 sono applicabili, a partire dal periodo d'imposta
2021,  sulla  base  dell'aggiornamento  della  classificazione  delle
attivita' economiche Ateco 2007, di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. 
  6. Il  programma  informatico  di  ausilio  all'applicazione  degli
indici sintetici di affidabilita' fiscale di cui all'art. 5, comma  2
del presente decreto, tiene conto delle modifiche agli indici di  cui
ai commi precedenti.