((Art. 10 bis 
 
Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in  favore  delle
                                 PMI 
 
  1. I confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326,  possono  utilizzare  le  risorse  erogate  in
attuazione dell'articolo 1, comma 54, della legge 27  dicembre  2013,
n. 147, per concedere, oltre  a  garanzie  e  nei  limiti  di  quanto
consentito dalla  normativa  di  settore  applicabile,  finanziamenti
agevolati a piccole e medie  imprese  operanti  in  tutti  i  settori
economici. Per ciascun finanziamento, il confidi utilizza, oltre alle
risorse di cui all'articolo 1, comma  54,  della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, risorse proprie in misura non inferiore al 20 per cento
dell'importo del finanziamento.  I  predetti  finanziamenti,  per  la
quota parte a valere sulle risorse previste dal medesimo articolo  1,
comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono concessi a tasso
zero. Con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati condizioni e criteri per  l'attuazione  del
presente comma, nonche' specifici requisiti economico-patrimoniali  e
organizzativi che i confidi iscritti nell'elenco di cui  all'articolo
112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  devono
soddisfare per concedere i predetti finanziamenti. 
  2. All'articolo 1, comma 54, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, le parole: «, da assegnare entro il 31  dicembre  2021»
sono soppresse. 
  3. Alla compensazione in termini  di  indebitamento  e  fabbisogno,
pari  a  34.638.000  euro  per  l'anno  2022,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13,  comma  1,  del
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   24   novembre   2003,   n.
          326(Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per  la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici): 
                «Art.  13  (Disciplina  dell'attivita'  di   garanzia
          collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto  si
          intendono per: "confidi", i consorzi con attivita'  esterna
          nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra  liberi
          professionisti, anche non organizzati in ordini o  collegi,
          secondo quanto stabilito dall'articolo 1,  comma  2,  della
          legge 14 gennaio 2013, n. 4, le  societa'  cooperative,  le
          societa' consortili per azioni, a responsabilita'  limitata
          o  cooperative,  che  svolgono  l'attivita'   di   garanzia
          collettiva dei fidi; per "attivita' di garanzia  collettiva
          dei fidi", l'utilizzazione di risorse provenienti in  tutto
          o in  parte  dalle  imprese  consorziate  o  socie  per  la
          prestazione  mutualistica  e  imprenditoriale  di  garanzie
          volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche  e
          degli altri soggetti operanti nel settore finanziario;  per
          "confidi  di  secondo  grado",  i  consorzi  con  attivita'
          esterna nonche' quelli di garanzia collettiva dei fidi  tra
          liberi professionisti, anche non organizzati  in  ordini  o
          collegi, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
          della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le societa' cooperative,
          le  societa'  consortili  per  azioni,  a   responsabilita'
          limitata  o  cooperative,   costituiti   dai   confidi   ed
          eventualmente da imprese  consorziate  o  socie  di  questi
          ultimi o da altre imprese; per "piccole e  medie  imprese",
          le imprese che  soddisfano  i  requisiti  della  disciplina
          comunitaria in materia di aiuti di  Stato  a  favore  delle
          piccole e medie imprese determinati  dai  relativi  decreti
          del Ministro delle  attivita'  produttive  e  del  Ministro
          delle politiche agricole  e  forestali;  per  "testo  unico
          bancario", il decreto legislativo  1°  settembre  1993,  n.
          385, e successive modificazioni e integrazioni; per "elenco
          speciale", l'elenco previsto dall'articolo  107  del  testo
          unico bancario; per "riforma delle  societa'",  il  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di stabilita' 2014): 
                «54.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa notifica alla Commissione europea  e  autorizzazione
          da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure
          volte a favorire i processi di crescita dimensionale  e  di
          rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi  di
          garanzia collettiva  dei  fidi  (confidi)  sottoposti  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia,  ovvero  di  quelli  che
          realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione
          nell'elenco o nell'albo degli intermediari  vigilati  dalla
          Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di  rete
          finalizzati    al    miglioramento    dell'efficienza     e
          dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali,  nel
          loro complesso, erogano garanzie in misura pari  ad  almeno
          150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui  al
          primo periodo si provvede a valere sulle risorse del  Fondo
          di  garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese,  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662,  nei  limiti  dell'importo  di  225
          milioni di euro. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la  presenza
          di  eventuali  risorse  residue  rispetto  alla   dotazione
          prevista al secondo  periodo,  da  assegnare  entro  il  31
          dicembre 2021. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sono stabiliti i criteri e le  modalita'  di
          concessione di  tali  risorse  ai  confidi  che  realizzino
          operazioni di aggregazione, processi di digitalizzazione  o
          percorsi di efficientamento gestionale, da  utilizzare  per
          la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese. Le
          disponibilita' di cui al  secondo  periodo  possono  essere
          incrementate da eventuali risorse messe a  disposizione  da
          regioni, da enti pubblici  e  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  sulla   base   di
          convenzioni  stipulate  con  il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          nonche'   da   risorse   derivanti   dalla   programmazione
          dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.» 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  112  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993,  n.  385(Testo  unico  delle
          leggi in materia bancaria e creditizia): 
                «Art. 112 (Altri soggetti operanti nell'attivita'  di
          concessione di finanziamenti). - 1.  I  confidi,  anche  di
          secondo  grado,  sono  iscritti   in   un   elenco   tenuto
          dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano
          in via esclusiva l'attivita'  di  garanzia  collettiva  dei
          fidi e  i  servizi  a  essa  connessi  o  strumentali,  nel
          rispetto   delle   disposizioni   dettate   dal    Ministro
          dell'economia e delle finanze e delle riserve di  attivita'
          previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
          possono  detenere  partecipazioni  nei  soggetti   di   cui
          all'articolo 111. 
                1-bis. I confidi tenuti ad  iscriversi  nell'albo  di
          cui  all'articolo  106   sono   esclusi   dall'obbligo   di
          iscrizione  nell'elenco  tenuto   dall'Organismo   previsto
          all'articolo 112-bis. 
                2. L'iscrizione e'  subordinata  al  ricorrere  delle
          condizioni di forma giuridica, di capitale sociale o  fondo
          consortile, patrimoniali, di oggetto sociale e  di  assetto
          proprietario individuate dall'articolo 13 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonche'  al  possesso
          da parte di  coloro  che  detengono  partecipazioni  e  dei
          soggetti  che   svolgono   funzioni   di   amministrazione,
          direzione  e  controllo  dei  requisiti   di   onorabilita'
          stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma 2, lettera  a),
          e 26,  comma  3,  lettera  a).  La  sede  legale  e  quella
          amministrativa devono essere situate nel  territorio  della
          Repubblica. 
                3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Banca  d'Italia,   determina   i   criteri   oggettivi,
          riferibili al volume di attivita' finanziaria  in  base  ai
          quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere
          l'autorizzazione  per   l'iscrizione   nell'albo   previsto
          dall'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  stabilisce,   con
          proprio  provvedimento,  gli  elementi   da   prendere   in
          considerazione per  il  calcolo  del  volume  di  attivita'
          finanziaria. In deroga all'articolo 106,  per  l'iscrizione
          nell'albo i confidi possono adottare la forma  di  societa'
          consortile a responsabilita' limitata. 
                4. I confidi iscritti  nell'albo  esercitano  in  via
          prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
                5. I confidi  iscritti  nell'albo  possono  svolgere,
          prevalentemente nei confronti delle imprese  consorziate  o
          socie, le seguenti attivita': 
                  a)    prestazione    di    garanzie    a     favore
          dell'amministrazione  finanziaria  dello  Stato,  al   fine
          dell'esecuzione  dei  rimborsi  di  imposte  alle   imprese
          consorziate o socie; 
                  b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, di
          fondi pubblici di agevolazione; 
                  c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3,  di
          contratti con le banche assegnatarie di fondi  pubblici  di
          garanzia  per  disciplinare  i  rapporti  con  le   imprese
          consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 
                6.    Fermo    restando    l'esercizio     prevalente
          dell'attivita' di garanzia, i  confidi  iscritti  nell'albo
          possono  concedere  altre  forme  di  finanziamento   sotto
          qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106, comma 1. 
                7. I soggetti diversi  dalle  banche,  gia'  operanti
          alla data di entrata in vigore della presente  disposizione
          i quali, senza fine di lucro,  raccolgono  tradizionalmente
          in ambito locale somme  di  modesto  ammontare  ed  erogano
          piccoli prestiti possono continuare a svolgere  la  propria
          attivita', in considerazione del carattere marginale  della
          stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
          quantitativi  determinati   dal   CICR.   Possono   inoltre
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e
          le  societa'  cooperative  costituiti  entro  il  1°(gradi)
          gennaio   1993   tra   i   dipendenti   di   una   medesima
          amministrazione   pubblica,   gia'   iscritti   nell'elenco
          generale di cui all'articolo 106  del  decreto  legislativo
          1°(gradi) settembre 1993, n. 385, vigente alla data  del  4
          settembre 2010, ove si verifichino  le  condizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro  del  29
          marzo 1995. In attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
          strumenti di intermediazione finanziaria,  e  comunque  non
          oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la
          propria attivita', senza obbligo di iscrizione nell'albo di
          cui all'articolo 106, le societa'  cooperative  di  cui  al
          capo I del titolo VI del libro quinto  del  codice  civile,
          esistenti alla data del 1°(gradi) gennaio  1996  e  le  cui
          azioni non siano negoziate in  mercati  regolamentati,  che
          concedono    finanziamenti    sotto     qualsiasi     forma
          esclusivamente nei confronti dei propri soci, a  condizione
          che: 
                  a)  non  raccolgano  risparmio  sotto  qualsivoglia
          forma tecnica; 
                  b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                  c) l'importo  unitario  del  finanziamento  sia  di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                  d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato. 
                8.  Le  agenzie  di  prestito   su   pegno   previste
          dall'articolo 115 del reale decreto 18 giugno 1931, n. 773,
          sono sottoposte alle  disposizioni  dell'articolo  106.  La
          Banca d'Italia  puo'  dettare  disposizioni  per  escludere
          l'applicazione alle agenzie di prestito su pegno di  alcune
          disposizioni previste dal presente titolo.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 54,  della
          legge 27 dicembre 2013, n. 147 concernente Disposizioni per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato (legge di  stabilita'  2014)  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «54.  Il  Ministro  dello  sviluppo   economico,   di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previa notifica alla Commissione europea  e  autorizzazione
          da parte della stessa, definisce con proprio decreto misure
          volte a favorire i processi di crescita dimensionale  e  di
          rafforzamento della solidita' patrimoniale dei consorzi  di
          garanzia collettiva  dei  fidi  (confidi)  sottoposti  alla
          vigilanza  della  Banca  d'Italia,  ovvero  di  quelli  che
          realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione
          nell'elenco o nell'albo degli intermediari  vigilati  dalla
          Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di  rete
          finalizzati    al    miglioramento    dell'efficienza     e
          dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali,  nel
          loro complesso, erogano garanzie in misura pari  ad  almeno
          150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui  al
          primo periodo si provvede a valere sulle risorse del  Fondo
          di  garanzia  per  le  piccole  e  medie  imprese,  di  cui
          all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della  legge  23
          dicembre 1996, n.  662,  nei  limiti  dell'importo  di  225
          milioni di euro. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,
          entro il 30 giugno 2019, provvede ad accertare la  presenza
          di  eventuali  risorse  residue  rispetto  alla   dotazione
          prevista al secondo periodo. Con decreto del Ministro dello
          sviluppo   economico,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i  criteri  e
          le modalita' di concessione di tali risorse ai confidi  che
          realizzino  operazioni   di   aggregazione,   processi   di
          digitalizzazione o percorsi di efficientamento  gestionale,
          da utilizzare per la concessione di garanzie alle piccole e
          medie imprese. Le disponibilita' di cui al secondo  periodo
          possono essere incrementate da eventuali  risorse  messe  a
          disposizione da regioni, da enti pubblici e dalle camere di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base
          di convenzioni stipulate con il  Ministero  dello  sviluppo
          economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          nonche'   da   risorse   derivanti   dalla   programmazione
          dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.» 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   6,   del
          decreto-legge 7  ottobre  2008,  n.  154,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  2008,   n.   189
          (Disposizioni  urgenti  per  il  contenimento  della  spesa
          sanitaria e in materia  di  regolazioni  contabili  con  le
          autonomie locali): 
                «Art. 6 (Disposizioni finanziarie  e  finali).  -  1.
          L'autorizzazione di spesa  di  cui  all'articolo  61  della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al  Fondo  per  le
          aree sottoutilizzate, e' ridotta di 781,779 milioni di euro
          per l'anno 2008 e di 528 milioni di euro per l'anno 2009. 
                1-bis. Le risorse rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni di spesa previste dal comma 1 sono  iscritte  nel
          Fondo per interventi strutturali di politica economica,  di
          cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                1-ter.   Alla    copertura    dell'onere    derivante
          dall'attuazione degli articoli 1, comma 5, 2,  comma  8,  e
          5-bis, pari, rispettivamente, a 260,593 milioni di euro per
          l'anno 2008 e 436,593 milioni di euro per l'anno  2009,  si
          provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
          cui al comma 1-bis per gli importi, al fine  di  compensare
          gli effetti in termini di indebitamento netto,  di  cui  al
          comma 1. 
                1-quater. Una quota delle risorse iscritte nel  Fondo
          per interventi strutturali di politica economica  ai  sensi
          del comma 1-bis, pari rispettivamente a 521,186 milioni  di
          euro per l'anno 2008 e 91,407 milioni di  euro  per  l'anno
          2009, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per i
          medesimi anni. 
                2.  Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito,  con   una
          dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro
          per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per  l'anno  2011,
          un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
          previsti     a     legislazione     vigente     conseguenti
          all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del
          comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
          n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della  legge
          27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012,  per
          le finalita' previste dall'articolo  5-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,
          limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo  e  la
          coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita'
          di cui  al  primo  periodo  si  provvede  con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  trasmettere  al
          Parlamento, per il parere  delle  Commissioni  parlamentari
          competenti per materia e per i profili finanziari,  nonche'
          alla Corte dei conti.»