Art. 17 
 
   Modifiche alla disciplina della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC 
 
  1. Al fine di accelerare  ulteriormente  i  processi  autorizzativi
degli impianti di  produzione  di  energia  da  fonti  rinnovabili  e
incrementare il livello  di  autosufficienza  energetica  del  Paese,
all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  ((0a)  al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:  «quaranta»   e'
sostituita dalla seguente: «cinquanta»;)) 
    a) al comma 2-bis: 
  ((01) al secondo periodo, le parole: «di cui al sesto periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui al settimo periodo»;)) 
      1) il quarto periodo e' sostituito dai seguenti: «I  componenti
nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita'
a tempo pieno ad eccezione  dei  componenti  nominati  ai  sensi  del
quinto periodo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica,
((su proposta del presidente della Commissione di cui al comma  1,  i
componenti della predetta Commissione,)) fino a un  massimo  di  sei,
possono essere nominati anche componenti della Commissione di cui  al
presente comma.»; 
      ((1-bis) al decimo periodo sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole:  «;  ai  fini  della   designazione   e   della   conseguente
partecipazione alle riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'
in ogni caso sufficiente la comunicazione  o  la  conferma  da  parte
della   regione   o   della   provincia   autonoma   del   nominativo
dell'interessato»;)) 
      2) e' inserito, in fine, il seguente periodo: «Quanto  previsto
dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  si
applica  anche  ai  ((compiti  istruttori))  svolti  dai   Commissari
nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori((, sino al
31 dicembre 2023)).»; 
    b) dopo il comma 2-septies, e' inserito il seguente: 
      «2-octies.   Allo   scopo   di   consentire   l'incremento   di
operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1 e 2-bis,  le  stesse
possono avvalersi di un contingente  massimo  di  quattro  unita'  di
personale del Comando unita' forestali, ambientali  e  agroalimentari
dell'Arma  dei  carabinieri,  che  il  Comando  medesimo  provvede  a
individuare e distaccare  entro  dieci  giorni  dalla  richiesta  del
Ministero della transizione ecologica.». 
  ((1-bis.  In  sede  di  prima  applicazione,  il   Ministro   della
transizione ecologica provvede alla nomina dei dieci nuovi commissari
di cui al comma 1, lettera 0a), entro trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  1-ter. Tenuto conto della necessita' di accelerare le procedure  di
valutazione ambientale delle opere attuative del  PNRR  e  del  PNIEC
anche  alla  luce  dell'instabilita'   sul   mercato   dei   prodotti
energetici, per il Ministero della transizione ecologica  il  termine
di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
e' fissato al 30 giugno 2022.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  8,  del  decreto
          legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
          ambientale) come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale   -   VIA   e   VAS).   -   1.    Il    supporto
          tecnico-scientifico    all'autorita'     competente     per
          l'attuazione delle norme di cui ai Titoli II  e  III  della
          presente parte nel caso di piani, programmi e progetti  per
          i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS  spettano  allo
          Stato e' assicurato dalla Commissione tecnica  di  verifica
          dell'impatto ambientale VIA e VAS, composta  da  un  numero
          massimo di cinquanta commissari, inclusi il Presidente e il
          Segretario, posta alle dipendenze funzionali del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per
          lo svolgimento delle istruttorie  tecniche  la  Commissione
          puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,  del
          Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a
          norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri
          enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali
          sia  riconosciuto  un  concorrente   interesse   regionale,
          all'attivita' istruttoria partecipa  un  esperto  designato
          dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome   interessate,
          individuato  tra  i  soggetti  in  possesso   di   adeguata
          professionalita'   ed   esperienza   nel   settore    della
          valutazione   dell'impatto   ambientale   e   del   diritto
          ambientale.  Nella  trattazione  dei  procedimenti  di  sua
          competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione
          di cui al presente comma nonche' la Commissione di  cui  al
          comma  2-bis  danno  precedenza  ai  progetti   aventi   un
          comprovato valore economico superiore a 5 milioni  di  euro
          ovvero una ricaduta  in  termini  di  maggiore  occupazione
          attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai
          progetti cui si correlano scadenze non superiori  a  dodici
          mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque
          da enti terzi, e ai  progetti  relativi  ad  impianti  gia'
          autorizzati la cui autorizzazione scade entro  dodici  mesi
          dalla presentazione dell'istanza. 
                2. I commissari di cui al comma  1  sono  scelti  tra
          professori o ricercatori universitari, tra il personale  di
          cui agli articoli 2 e 3  del  decreto  legislativo  del  30
          marzo 2001, n. 165, ivi  compreso  quello  appartenente  ad
          enti di  ricerca,  al  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n.  132,  all'Istituto  superiore  di  sanita'  ovvero  tra
          soggetti  anche  estranei  alla  pubblica  amministrazione,
          provvisti del diploma di laurea di vecchio ordinamento,  di
          laurea specialistica o magistrale, con adeguata  esperienza
          professionale di almeno cinque anni, all'atto della nomina;
          il loro incarico dura quattro anni ed  e'  rinnovabile  una
          sola  volta.  I  commissari  sono  nominati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          senza obbligo di procedura concorsuale e con determinazione
          motivata esclusivamente in ordine al possesso da parte  dei
          prescelti   dei   necessari   requisiti    di    comprovata
          professionalita' e  competenza  nelle  materie  ambientali,
          economiche, giuridiche e di sanita' pubblica, garantendo il
          rispetto  del  principio  dell'equilibrio  di  genere.   Ai
          commissari,  qualora  provenienti   dalle   amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' se personale  di
          cui all'articolo 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  si
          applica  quanto  previsto  dall'articolo  53  del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il  personale  in
          regime di diritto pubblico, quanto stabilito dai rispettivi
          ordinamenti. Ai commissari spetta il compenso definito  con
          le modalita' di cui al comma 5  esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito dell'adozione del relativo provvedimento finale. 
                2-bis.  Per  lo  svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato I-bis al presente decreto,  e'  istituita  la
          Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,  posta  alle   dipendenze
          funzionali del Ministero  della  transizione  ecologica,  e
          formata da un numero massimo di quaranta unita', inclusi il
          presidente e il  segretario,  in  possesso  di  diploma  di
          laurea o laurea  magistrale,  con  almeno  cinque  anni  di
          esperienza professionale e  con  competenze  adeguate  alla
          valutazione  tecnica,  ambientale   e   paesaggistica   dei
          predetti progetti, individuate tra il  personale  di  ruolo
          delle   amministrazioni   statali   e   regionali,    delle
          istituzioni universitarie, del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  (CNR),  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la
          protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno  2016,
          n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,
          l'energia e lo  sviluppo  economico  sostenibile  (ENEA)  e
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  (ISS),  secondo   le
          modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione
          del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico
          ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Il  personale
          delle pubbliche amministrazioni e' collocato  d'ufficio  in
          posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa  o
          altra analoga posizione, secondo i rispettivi  ordinamenti,
          alla data di adozione del  decreto  di  nomina  di  cui  al
          settimo periodo del presente comma.  Nel  caso  in  cui  al
          presidente  della  Commissione  di  cui  al  comma  1   sia
          attribuita anche la presidenza della Commissione di cui  al
          comma 2-bis, si applica  l'articolo  9,  comma  5-bis,  del
          decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  anche  per
          evitare  qualsiasi  effetto  decadenziale.   I   componenti
          nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale
          attivita'  a  tempo  pieno  ad  eccezione  dei   componenti
          nominati ai sensi  del  quinto  periodo.  Con  decreto  del
          Ministro  della  transizione  ecologica,  su  proposta  del
          presidente, i componenti della predetta Commissione, fino a
          un massimo di sei, possono essere nominati anche componenti
          della Commissione di cui al presente  comma.  Nella  nomina
          dei membri e'  garantito  il  rispetto  dell'equilibrio  di
          genere. I componenti della Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC
          sono nominati con decreto del  Ministro  della  transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per  una  sola  volta.  Alle  riunioni  della   commissione
          partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del
          Ministero  della  cultura.   Per   lo   svolgimento   delle
          istruttorie tecniche  la  Commissione  si  avvale,  tramite
          appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a  rete
          per la protezione dell'ambiente  a  norma  della  legge  28
          giugno 2016,  n.  132,  e  degli  altri  enti  pubblici  di
          ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da
          specifiche disposizioni o intese un  concorrente  interesse
          regionale, all'attivita' istruttoria partecipa con  diritto
          di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province
          autonome  interessate,  individuato  tra  i   soggetti   in
          possesso di adeguata  professionalita'  ed  esperienza  nel
          settore della valutazione  dell'impatto  ambientale  e  del
          diritto ambientale; ai  fini  della  designazione  e  della
          conseguente partecipazione alle riunioni della  Commissione
          tecnica  PNRR-PNIEC,  e'  in  ogni  caso   sufficiente   la
          comunicazione o la conferma da parte della regione o  della
          provincia  autonoma  del  nominativo  dell'interessato.  La
          Commissione opera con le modalita'  previste  dall'articolo
          20, dall'articolo 21, dall'articolo 23,  dall'articolo  24,
          dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7,  e
          dall'articolo  27,  del  presente  decreto.  I  commissari,
          laddove collocati in quiescenza nel corso dello svolgimento
          dell'incarico, restano in  carica  fino  al  termine  dello
          stesso e non possono  essere  rinnovati;  in  tal  caso,  i
          suddetti  commissari  percepiscono   soltanto,   oltre   al
          trattamento di quiescenza, il compenso di cui al  comma  5.
          Quanto   previsto   dall'articolo   73,   comma   2,    del
          decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27,  si
          applica anche ai lavori istruttori  svolti  dai  Commissari
          nell'ambito delle Sottocommissioni e dei Gruppi istruttori,
          sino al 31 dicembre 2023. 
                2-ter. Al fine di garantire univocita' di  indirizzo,
          i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1  e
          della Commissione tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati
          da  un  numero  massimo  di  due  commissari  per  ciascuna
          Commissione, individuati  dal  Ministro  della  transizione
          ecologica, provvedono all'elaborazione di criteri tecnici e
          procedurali   preordinati   all'attuazione   coordinata   e
          omogenea delle disposizioni di cui alla parte  seconda  del
          presente decreto. 
                2-quater. Il  Ministro  della  transizione  ecologica
          puo' attribuire, al presidente di una delle Commissioni  di
          cui ai commi 1 o 2-bis, anche la presidenza dell'altra. Nel
          caso in cui la presidenza di entrambe  le  Commissioni  sia
          attribuita al presidente della Commissione di cui al  comma
          1, quest'ultimo e' collocato fuori ruolo o in posizione  di
          comando, distacco, aspettativa o  altra  analoga  posizione
          entro dieci  giorni  dall'assunzione  dell'incarico  e  per
          l'intera durata del medesimo. 
                2-quinquies. In relazione a quanto previsto dai commi
          2-ter e 2-quater,  resta  fermo  che  dagli  incarichi  ivi
          indicati  e'  escluso  il  personale  docente,   educativo,
          amministrativo,  tecnico  e  ausiliario  delle  istituzioni
          scolastiche. 
                2-sexies.  La  denominazione   "Commissione   tecnica
          PNRR-PNIEC"  sostituisce,  ad  ogni   effetto   e   ovunque
          presente, la denominazione "Commissione tecnica PNIEC". 
                2-septies.  Qualora  lo  richieda  almeno  una  delle
          Commissioni parlamentari competenti a maggioranza  dei  due
          terzi  dei  suoi  componenti,  le  tipologie  dei  progetti
          attuativi del  PNIEC  individuati  nell'allegato  I-bis  al
          presente decreto possono essere modificate, con decreto del
          Ministro della transizione ecologica, previo  parere  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  da   rendere   entro
          quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i  quali  il
          decreto puo' essere comunque adottato. 
                2-octies. Allo scopo di  consentire  l'incremento  di
          operativita' delle Commissioni di cui ai commi 1  e  2-bis,
          le stesse possono avvalersi di un  contingente  massimo  di
          quattro unita' di personale del Comando  unita'  forestali,
          ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri,  che
          il Comando medesimo provvede  a  individuare  e  distaccare
          entro dieci giorni  dalla  richiesta  del  Ministero  della
          transizione ecologica. 
                3. 
                4. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'ambiente
          e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  sentiti  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro  della
          salute,  sono  stabilite  per  i  profili   di   rispettiva
          competenza l'articolazione, l'organizzazione, le  modalita'
          di  funzionamento  e  la  disciplina  delle  situazioni  di
          inconferibilita', incompatibilita' e conflitto di interessi
          anche potenziale  della  Commissione  e  della  Commissione
          tecnica PNIEC. 
                5. A decorrere dall'anno 2017,  con  decreto  annuale
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze, sono  definiti  i  costi  di  funzionamento  della
          Commissione tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  e
          della  Commissione  tecnica  PNRR-PNIEC,  comprensivi   dei
          compensi   per   i   relativi   componenti,    in    misura
          complessivamente non superiore all'ammontare delle  tariffe
          di  cui  all'articolo  33  del  presente  decreto,  versate
          all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  precedente,
          senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza
          pubblica. I compensi sono stabiliti proporzionalmente  alle
          responsabilita' di ciascun membro della Commissione e della
          Commissione tecnica PNRR-PNIEC, esclusivamente  in  ragione
          dei compiti  istruttori  effettivamente  svolti  e  solo  a
          seguito  dell'adozione  del  provvedimento  finale,   fermo
          restando che gli oneri relativi  al  trattamento  economico
          fondamentale del personale di cui al comma 2-bis restano in
          carico   all'amministrazione   di   appartenenza.   Per   i
          componenti  della   Commissione   tecnica   PNRR-PNIEC   si
          applicano  i  compensi  previsti   per   i   membri   della
          Commissione tecnica di  verifica  dell'impatto  ambientale,
          nelle more dell'adozione del nuovo  decreto  ai  sensi  del
          presente comma. 
                6. Resta in ogni caso fermo, per i commissari, quanto
          stabilito dall'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e dal decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.  39.  In
          caso di accertata violazione delle prescrizioni del decreto
          legislativo n. 39  del  2013,  fermo  restando  ogni  altro
          profilo  di  responsabilita',  il  componente  responsabile
          decade    dall'incarico    con    effetto    dalla     data
          dell'accertamento.   Per   gli   iscritti    agli    ordini
          professionali la violazione viene segnalata  dall'autorita'
          competente. 
                7. Nel caso di progetti per i  quali  la  VIA  spetta
          alle  Regioni  e  alle  Province  Autonome,  queste  ultime
          assicurano che l'autorita' competente disponga di  adeguate
          competenze  tecnico-scientifiche  o,  se   necessario,   si
          avvalga di adeguate figure di comprovata  professionalita',
          competenza ed esperienza per l'attuazione  delle  norme  di
          cui ai Titoli II e III della presente parte.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   10   del
          decreto-legge 1 marzo 2021, n, 22, convertito in legge, con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22
          aprile 2021,  n.  55(Disposizioni  urgenti  in  materia  di
          riordino delle attribuzioni dei Ministeri): 
                «Art.  10  (Procedure  per  la  riorganizzazione  dei
          Ministeri). - 1. Ai fini di quanto  disposto  dal  presente
          decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          legge di conversione del presente  decreto  e  fino  al  30
          giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei  Ministeri
          dello  sviluppo  economico,  della  transizione  ecologica,
          della  cultura,  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
          sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli  degli  uffici
          di diretta collaborazione, sono adottati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del  Consiglio
          dei ministri  ha  facolta'  di  richiedere  il  parere  del
          Consiglio di Stato. 
                1-bis. Fino al  30  giugno  2021  il  regolamento  di
          organizzazione degli uffici  del  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  compresi  quelli   di   diretta
          collaborazione, e' adottato con la  medesima  procedura  di
          cui al comma 1.».