((Art. 20 ter 
 
          Misure urgenti in materia di personale sanitario 
 
  1. All'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge  30  dicembre
2021, n. 234,  le  parole:  «e  gli  operatori  socio-sanitari»  sono
sostituite dalle seguenti: «e del ruolo sociosanitario». 
  2. All'articolo 19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  «Fatte  salve   le
disposizioni del decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  essi
possono altresi' prestare, al  di  fuori  dell'orario  dedicato  alla
formazione  specialistica  e  fermo  restando  l'assolvimento   degli
obblighi formativi, la propria  collaborazione  volontaria  a  titolo
gratuito ed occasionale agli enti  e  alle  associazioni  che,  senza
scopo  di  lucro,  svolgono  attivita'  di  raccolta  di  sangue   ed
emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con  le  regioni  o
con gli enti del Servizio  sanitario  nazionale.  Le  modalita'  e  i
limiti per la prestazione dell'attivita' di cui al precedente periodo
sono stabiliti mediante regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del  comma  268,  dell'articolo  1,
          della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234   (Bilancio   di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e
          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2022-2024)   come
          modificato dalla presente legge: 
                «1. 267. (Omissis)  -  268.  Al  fine  di  rafforzare
          strutturalmente i servizi sanitari regionali anche  per  il
          recupero  delle  liste  d'attesa   e   di   consentire   la
          valorizzazione   della   professionalita'   acquisita   dal
          personale  che   ha   prestato   servizio   anche   durante
          l'emergenza da COVID-19, gli enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il  personale
          degli  enti  medesimi  dall'articolo  11,  comma   1,   del
          decreto-legge  30  aprile  2019,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25  giugno  2019,  n.  60,  come
          modificato dal comma 269 del presente articolo: 
                  a)  verificata   l'impossibilita'   di   utilizzare
          personale gia'  in  servizio,  nonche'  di  ricorrere  agli
          idonei collocati  in  graduatorie  concorsuali  in  vigore,
          possono avvalersi, anche  per  l'anno  2022,  delle  misure
          previste dagli  articoli  2-bis,  limitatamente  ai  medici
          specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del  medesimo
          articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17  marzo
          2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31
          dicembre 2022, degli incarichi  conferiti  ai  sensi  delle
          medesime disposizioni; 
                  b) ferma restando l'applicazione  dell'articolo  20
          del decreto legislativo 25  maggio  2017,  n.  75,  dal  1°
          luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono  assumere  a
          tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei
          fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e
          del  ruolo  socio-sanitario,  anche  qualora  non  piu'  in
          servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con
          procedure concorsuali, ivi  incluse  le  selezioni  di  cui
          all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,
          n. 27, e che  abbiano  maturato  al  30  giugno  2022  alle
          dipendenze di un  ente  del  Servizio  sanitario  nazionale
          almeno diciotto mesi di servizio, anche  non  continuativi,
          di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il  31
          gennaio 2020 e  il  30  giugno  2022,  secondo  criteri  di
          priorita' definiti da ciascuna regione. Alle iniziative  di
          stabilizzazione del personale  assunto  mediante  procedure
          diverse  da  quelle  sopra  indicate  si  provvede   previo
          espletamento di prove selettive; 
                  c) possono, anche al  fine  di  reinternalizzare  i
          servizi  appaltati  ed  evitare  differenze  retributive  a
          parita' di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano
          triennale dei fabbisogni di  personale,  avviare  procedure
          selettive per il reclutamento del  personale  da  impiegare
          per   l'assolvimento   delle   funzioni   reinternalizzate,
          prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una  riserva
          di  posti  non  superiore  al  50  per  cento   di   quelli
          disponibili, del personale impiegato in mansioni  sanitarie
          e  socio-sanitarie  corrispondenti  nelle   attivita'   dei
          servizi esternalizzati che abbia  garantito  assistenza  ai
          pazienti in tutto il periodo compreso  tra  il  31  gennaio
          2020 e il 31  dicembre  2021  e  con  almeno  tre  anni  di
          servizio.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 19,  della  legge  28
          dicembre  2001,  n.  448,  recante  disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2002)  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art. 19 (Assunzioni di personale) -  1.  Per  l'anno
          2002, alle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento
          autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici  non  economici,
          alle universita', limitatamente  al  personale  tecnico  ed
          amministrativo, agli enti di ricerca ed alle  province,  ai
          comuni, alle comunita'  montane  ed  ai  consorzi  di  enti
          locali che non abbiano rispettato le disposizioni del patto
          di stabilita' interno per l'anno 2001 e' fatto  divieto  di
          procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato;
          i singoli enti locali in caso di assunzione  del  personale
          devono  autocertificare  il  rispetto  delle   disposizioni
          relative al patto di stabilita' interno  per  l'anno  2001.
          Alla copertura dei posti  disponibili  si  puo'  provvedere
          mediante ricorso alle procedure di mobilita' previste dalle
          disposizioni  legislative  e  contrattuali,  tenendo  conto
          degli attuali processi di riordino e di accorpamento  delle
          strutture nonche' di trasferimento  di  funzioni.  Si  puo'
          ricorrere alle procedure di mobilita' fuori  dalla  regione
          di appartenenza dell'ente locale solo nell'ipotesi  in  cui
          il     comune     ricevente     abbia      un      rapporto
          dipendenti-popolazione   inferiore   a   quello    previsto
          dall'articolo 119, comma  3,  del  decreto  legislativo  25
          febbraio  1995,  n.   77,   e   successive   modificazioni,
          maggiorato del 50 per cento. Sono consentite le  assunzioni
          connesse al passaggio di funzioni e  competenze  agli  enti
          locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti  erariali
          compensativi della mancata  assegnazione  delle  unita'  di
          personale. Il divieto non si applica  al  comparto  scuola.
          Sono fatte salve le  assunzioni  di  personale  relative  a
          figure  professionali  non  fungibili  la  cui  consistenza
          organica  non  sia  superiore  all'unita',  nonche'  quelle
          relative alle  categorie  protette  e  quelle  relative  ai
          vincitori  del   secondo   corso-concorso   di   formazione
          dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della  pubblica
          amministrazione di cui al bando pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 18 marzo 1997, IV serie speciale, n.  22.  Il
          divieto  non  si  applica  al  personale   della   carriera
          diplomatica.  Il  divieto  non  si  applica   altresi'   ai
          magistrati ordinari, amministrativi  e  contabili,  nonche'
          agli avvocati e  procuratori  dello  Stato.  In  deroga  al
          divieto di assunzioni, il Ministero  della  giustizia,  con
          riferimento alle specifiche esigenze del settore, definisce
          per l'anno 2002 un programma  straordinario  di  assunzioni
          nel limite di 500 unita'  di  personale  appartenente  alle
          figure professionali strettamente necessarie ad  assicurare
          la funzionalita' dell'apparato  giudiziario.  Il  Ministero
          della giustizia, nei limiti delle spese sostenute nell'anno
          2001 per i rapporti  di  lavoro  a  tempo  determinato,  e'
          autorizzato ad avvalersi, fino al  31  dicembre  2002,  del
          personale   assunto   a   tempo   determinato   ai    sensi
          dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 18 agosto
          2000, n. 242. Il programma di assunzioni va presentato  per
          l'approvazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          ed al Ministro dell'economia e delle finanze. I termini  di
          validita' delle graduatorie per l'assunzione  di  personale
          presso le amministrazioni pubbliche sottoposte  al  divieto
          di cui al presente comma sono  prorogati  di  un  anno.  Il
          Ministero della salute e' autorizzato ad avvalersi, fino al
          31 dicembre 2002, del personale assunto a tempo determinato
          ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre
          1999, n. 494. Il termine di cui all'articolo 18,  comma  3,
          della legge 12 marzo 1999, n. 68, e' differito di 18 mesi a
          partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la spesa relativa
          al personale assunto a tempo determinato o con  convenzioni
          dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane  e  dai
          consorzi di enti locali non puo' superare  l'importo  della
          spesa sostenuta al medesimo titolo nell'anno 2001,  con  un
          incremento pari al tasso di inflazione programmata indicato
          nel Documento di programmazione economico-finanziaria. 
                2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 per  il
          personale della magistratura,  all'articolo  18,  comma  1,
          della legge 13 febbraio 2001, n. 48,  le  parole:  "banditi
          con unico decreto"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da
          bandire entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge». 
                3. All'articolo 39, comma 2, della legge 27  dicembre
          1997, n. 449, l'ultimo periodo, introdotto dalla lettera a)
          del comma 1 dell'articolo 51 della legge 23 dicembre  2000,
          n. 388, e' sostituito dal  seguente:  «Per  ciascuno  degli
          anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a
          realizzare una riduzione di personale non  inferiore  all'1
          per cento rispetto a quello  in  servizio  al  31  dicembre
          2002». 
                4.  Per  il  triennio  2002-2004,  in   deroga   alla
          disciplina di cui all'articolo 39 della legge  27  dicembre
          1997, n. 449, e successive modificazioni, le Forze armate e
          i Corpi di polizia nonche' il Corpo  nazionale  dei  vigili
          del  fuoco  predispongono  specifici  piani   annuali   con
          l'indicazione: 
                  a)  delle  iniziative  da  adottare  per  un   piu'
          razionale impiego  delle  risorse  umane,  con  particolare
          riferimento alla riallocazione del personale esclusivamente
          in compiti di natura tecnico-operativa; 
                  b)  dei  compiti  strumentali  o  non  propriamente
          istituzionali il  cui  svolgimento  puo'  essere  garantito
          mediante l'assegnazione delle relative funzioni a personale
          di altre amministrazioni pubbliche, o  il  cui  affidamento
          all'esterno risulti economicamente piu' vantaggioso nonche'
          delle conseguenti iniziative che si intendono assumere; 
                  c) delle eventuali richieste  di  nuove  assunzioni
          che, fatte  salve  quelle  derivanti  da  provvedimenti  di
          incremento di organico per le quali sia  indicata  apposita
          copertura finanziaria, non possono, comunque,  superare  le
          cessazioni  dal  servizio  verificatesi  al   31   dicembre
          dell'anno precedente a quello di riferimento. Per le  Forze
          armate si tiene comunque conto dei criteri  e  degli  oneri
          gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000,  n.
          331. 
                5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il
          31 gennaio di ciascun anno alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica  ed  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato,  per  la  successiva
          approvazione del Consiglio dei ministri. Le amministrazioni
          procedono autonomamente alle  assunzioni  di  personale  in
          attuazione dei piani annuali e ne danno comunicazione,  per
          la conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio  dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  al
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          della Ragioneria generale dello Stato al termine di ciascun
          quadrimestre. 
                6. Fino al conseguimento  delle  dotazioni  organiche
          indicate nella tabella "A" allegata al decreto  legislativo
          8 maggio 2001, n. 215, alle procedure di  reclutamento  dei
          volontari in servizio  permanente  e  in  ferma  volontaria
          delle Forze armate non si  applicano  le  disposizioni  del
          presente   articolo.   Resta    fermo    quanto    previsto
          dall'articolo 29, comma 2, del citato  decreto  legislativo
          n. 215 del 2001. 
                7.  Le  assunzioni  effettuate  in  violazione  delle
          disposizioni del presente articolo sono nulle di diritto. 
                8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione
          contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo
          unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,  di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.   267,
          accertano che i documenti di programmazione del  fabbisogno
          di personale siano improntati al rispetto del principio  di
          riduzione complessiva della spesa di  cui  all'articolo  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni, e che eventuali  deroghe  a  tale  principio
          siano analiticamente motivate. 
                9. I comandi in atto del personale della societa' per
          azioni Poste italiane presso le pubbliche  amministrazioni,
          disciplinati dall'articolo 45, comma  10,  della  legge  23
          dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31 dicembre  2006.
          I comandi in atto del personale dell'Istituto Poligrafico e
          Zecca dello Stato presso le pubbliche  amministrazioni,  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 21
          aprile 1999, n. 116, sono prorogati al 31 dicembre 2006. 
                10. I  medici  di  base  iscritti  negli  elenchi  di
          medicina generale del  Servizio  sanitario  nazionale,  con
          almeno dieci anni di servizio, in  possesso  di  titoli  di
          specializzazione riconosciuti dall'Unione europea, possono,
          a richiesta e secondo la disponibilita' dei  posti,  essere
          inseriti nella medicina specialistica ambulatoriale  e  sul
          territorio, rinunciando all'incarico di medico di base. 
                11. I laureati in  medicina  e  chirurgia  abilitati,
          anche   durante   la   loro   iscrizione   ai   corsi    di
          specializzazione o ai  corsi  di  formazione  specifica  in
          medicina generale, possono sostituire a  tempo  determinato
          medici di medicina generale convenzionati con  il  Servizio
          sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica   ma   occupati   solo   in   caso   di   carente
          disponibilita' di medici gia' iscritti negli elenchi  della
          guardia medica notturna e festiva e  della  guardia  medica
          turistica fatte salve le disposizioni del d.lgs. 17  agosto
          1999 n. 368, essi possono altresi' prestare,  al  di  fuori
          dell'orario dedicato alla formazione specialistica e  fermo
          restando  l'assolvimento  degli  obblighi   formativi,   la
          propria collaborazione  volontaria  a  titolo  gratuito  ed
          occasionale,  al  di  fuori   dell'orario   dedicato   alle
          attivita' formative agli  enti  e  alle  associazioni  che,
          senza scopo di lucro, svolgono  attivita'  di  raccolta  di
          sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate
          con le regioni  o  con  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale. Le modalita'  e  i  limiti  per  la  prestazione
          dell'attivita' di cui al precedente periodo sono  stabiliti
          mediante regolamento  adottato  con  decreto  del  Ministro
          della salute, di concerto con il Ministro  dell'universita'
          e  della  ricerca  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. 
                12. Il medico che si iscrive ai corsi  di  formazione
          specifica  in  medicina  generale,  previo  svolgimento  di
          regolare concorso, puo'  partecipare  ai  concorsi  per  le
          scuole universitarie  di  specializzazione  in  medicina  e
          chirurgia   per   il   conseguimento    dei    titoli    di
          specializzazione  riconosciuti  dall'Unione   europea.   Il
          medico  che  si  iscrive  alle  scuole   universitarie   di
          specializzazione   in   medicina   e   chirurgia   per   il
          conseguimento dei titoli di  specializzazione  riconosciuti
          dall'Unione europea puo'  partecipare  ai  concorsi  per  i
          corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale.  E'
          esclusa la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi  di
          formazione specifica in medicina generale e alle scuole  di
          specializzazione universitaria di area sanitaria. 
                13. Nell'ambito delle  risorse  disponibili  e  senza
          oneri aggiuntivi a  carico  del  bilancio  dello  Stato  si
          applicano al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio le disposizioni di cui all'articolo  118,  comma
          14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
                14.   Le   amministrazioni    pubbliche    promuovono
          iniziative di alta formazione del proprio personale,  anche
          ai  fini  dell'accesso   alla   dirigenza,   favorendo   la
          partecipazione dei dipendenti ai  corsi  di  laurea,  anche
          triennali,  organizzati  con  l'impiego  prevalente   delle
          metodologie di formazione a distanza per finalita' connesse
          alle  attribuzioni  istituzionali   delle   amministrazioni
          interessate.  A  tale  fine,  nei  limiti  delle  ordinarie
          risorse  finanziarie  destinate  all'aggiornamento  e  alla
          formazione del personale, le amministrazioni pubbliche e le
          relative Scuole  o  strutture  di  formazione,  sentite  le
          organizzazioni sindacali, possono anche  erogare  borse  di
          studio del valore massimo corrispondente all'iscrizione  ai
          suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo rimborso. 
                15.».