((Art. 26 quater 
 
            Misure urgenti a sostegno del settore avicolo 
 
  1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle  seguenti:  «40
milioni di euro» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Le
risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente  per
interventi  in  favore  degli   operatori   della   filiera   avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione  degli  animali  e  delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022».)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  528,  della
          legge 30 dicembre 2021, n.  234,  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022   e   bilancio
          pluriennale per  il  triennio  2022-2024)  come  modificato
          dalla presente legge: 
                «1.-527. Omissis 
                528. Una quota non inferiore a  40  milioni  di  euro
          dello   stanziamento    previsto,    per    l'anno    2022,
          dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e'  destinata  a
          misure in favore della filiera  delle  carni  derivanti  da
          polli, tacchini, conigli domestici, lepri e  altri  animali
          vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle  uova
          di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando
          quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della  medesima
          legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente  comma
          sono impiegate prioritariamente per  interventi  in  favore
          degli  operatori  della  filiera  avicola  danneggiati  dal
          blocco  alla   movimentazione   degli   animali   e   delle
          esportazioni   di   prodotti    trasformati    a    seguito
          dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022. 
                Omissis.».