((Art. 26 quinquies Gestione del fondo per lo svolgimento di attivita' di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus 1. All'articolo 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in materia di tutela della qualita' del sughero nazionale e monitoraggio del Coreabus undatus, le parole: «da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 893, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) come modificato dalla presente legge: «1.-892. Omissis 893. Al fine di tutelare la qualita' del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo. Omissis.».