((Art. 27 bis Istituzione della categoria dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono aggiornati i requisiti professionali previsti per la categoria dei sommozzatori in servizio locale, quale personale addetto ai servizi portuali, di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, recante «Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale», anche al fine di prevedere la figura dei sommozzatori che operano in impianti di acquacoltura e disciplinarne l'ambito di attivita'.))