Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina» ai sensi dell'art. 53, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Bresaola della Valtellina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 84 dell'11 aprile 2016 e' cosi' modificato: Art. 3 comma 1: «La "Bresaola della Valtellina" e' prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' compresa fra i 18 mesi e i quattro anni» e' sostituita dalla frase seguente: «La "Bresaola della Valtellina" e' prodotta esclusivamente con carne ricavata dalle cosce di bovino dell'eta' superiore a 12 mesi e fino a quattro anni». La presente modifica sara' in vigore per mesi dodici dalla data di pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.