IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito nella legge 24 novembre 2003,  n.  326  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco (legge istitutiva Aifa); 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 con  decorrenza  in  pari
data; 
  Visti, in particolare, i commi 18 e 19 dell'art. 48 sopra citato, i
quali  prevedono,  rispettivamente  che  «le  Aziende   farmaceutiche
versano, su apposito Fondo istituito presso l'Agenzia, un  contributo
pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese
per il personale addetto», e che «le risorse confluite nel  Fondo  di
cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia, per  il  50  per  cento,
alla costituzione di un Fondo nazionale per l'impiego, a  carico  del
Servizio sanitario nazionale (SSN), di farmaci  orfani  per  malattie
rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura,  in  attesa
della commercializzazione, per particolari  e  gravi  patologie  (cd.
Fondo 5%»); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle  finanze  20
settembre 2004, n. 245  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, della legge istitutiva Aifa,
come modificato dal decreto del Ministro della  salute,  di  concerto
con il Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione
e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, n. 53; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 comma  2,  lettera  f),  del  sopra
citato decreto ministeriale  n.  245/2004,  ai  sensi  del  quale  il
consiglio di amministrazione dell'AIFA provvede alla ripartizione del
Fondo 5%, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il regolamento  di  contabilita'  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, approvato con delibera del  C.d.a.  di  AIFA  n.  2  del  14
gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28
maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data
9 settembre 2021; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  27  del  30
aprile 2021, con cui e' stato approvato il bilancio d'esercizio 2020; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  51  del  15
settembre 2021, con cui e' stata approvata la ripartizione del  Fondo
5% per l'anno 2021; 
  Vista la delibera del consiglio di amministrazione  n.  58  del  26
ottobre 2021, con cui e' stato approvato il budget 2022; 
  Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed
integrazioni, e, in particolare, l'art. 21-quinquies; 
  Riscontrato che nell'ultimo triennio (2019,  2020  e  2021)  si  e'
assistito ad un costante incremento delle  richieste  di  accesso  al
Fondo,  come  dimostrano  i  rimborsi  autorizzati  dall'Agenzia  nei
confronti delle strutture del SSN; 
  Considerato che le risorse destinabili annualmente per le finalita'
del Fondo 5% hanno subito nello stesso triennio un  forte  decremento
fino a dimezzarsi, passando da oltre 20 milioni di  euro  disponibili
nell'anno 2010 a circa 10,5 milioni di euro nel 2021; 
  Considerato che, per le ragioni anzidette, si  e'  reso  necessario
sospendere le attivita' di valutazione delle richieste di accesso  al
Fondo 5% dal 10 al 30 novembre 2021, al fine di specificare i criteri
di accesso al Fondo stesso coerentemente con la norma di riferimento; 
  Tenuto conto delle modalita' di accesso  al  Fondo  pubblicate  sul
sito istituzionale dell'Agenzia in allegato al comunicato n. 673  del
30 novembre 2021, le quali mirano a tutelare la sostenibilita' di uno
strumento  concepito  dalla  norma  di  riferimento  per   consentire
l'accesso a medicinali non ancora commercializzati in  Italia  e  che
rappresentano una speranza di cura per pazienti affetti  da  malattie
rare e gravi, e, in  particolare,  il  trattamento  di  casi  singoli
caratterizzati da un bisogno terapeutico importante o massimo; 
  Tenuto conto della  esigenza  di  garantire  l'accessibilita'  alle
predette categorie di pazienti, nel rispetto del richiamato principio
di sostenibilita' del medesimo Fondo 5%; 
  Ravvisata la necessita',  a  garanzia  della  sostenibilita'  della
spesa, di definire esattamente la consistenza e la disponibilita' del
Fondo 5%, anche mediante  il  recupero  di  risorse  inutilizzate  in
relazione a trattamenti mai iniziati  o  interrotti  anticipatamente,
per ragioni indipendenti dall'Agenzia, e rispetto  ai  quali  non  e'
stato chiesto alcun rimborso ovvero e' stato chiesto solo un rimborso
parziale; 
  Riscontrata la necessita', nel rispetto della tutela della  salute,
che eventuali risorse gia' stanziate e  rimaste  finora  inutilizzate
siano recuperate e reimpiegate per le finalita' del Fondo 5%; 
  Considerato che le richieste di  coperture  terapeutiche  hanno  di
norma la durata  di  quattro-sei  mesi,  fatti  salvi  gli  eventuali
rinnovi da autorizzare singolarmente; 
  Ritenuto, pertanto, opportuno, alla luce  dei  sopravvenuti  citati
motivi di pubblico interesse, procedere  alla  revoca  d'ufficio  dei
provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% adottati fino
al 31 dicembre 2019, in relazione ai quali  non  siano  state  finora
presentate richieste di rimborso integrale o parziale; 
  Ritenuto,   altresi',   opportuno   procedere   alla   revoca   dei
provvedimenti di autorizzazione all'accesso al Fondo 5% adottati  dal
1°  gennaio  2020  al  30  settembre  2021,  qualora  non  pervengano
richieste di rimborso integrale o parziale entro il 31  maggio  2022,
dovendosi ritenere che tal caso sia venuta meno  l'esigenza  di  cura
dei pazienti interessati al trattamento  con  lo  specifico  farmaco,
ovvero del rimborso dei costi eventualmente sostenuti; 
  Ritenuto,  inoltre,  necessario  prevedere   la   decadenza   delle
autorizzazioni all'accesso al Fondo 5% concesse dal 1°  ottobre  2021
ad oggi, qualora non seguite da una richiesta di  rimborso  totale  o
parziale pervenuta entro sessanta giorni dalla fine del  trattamento,
e comunque non oltre gli otto mesi successivi all'autorizzazione; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I  provvedimenti  di  autorizzazione  all'accesso  al  Fondo  5%
adottati fino al 31 dicembre 2019, in relazione ai  quali  non  siano
state finora presentate richieste di rimborso integrale  o  parziale,
sono revocati. 
  2. I provvedimenti  di  autorizzazione  all'accesso  al  Fondo  5%,
adottati dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021, per  i  quali  non
pervengano   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
protocollo@pec.aifa.gov.it richieste di rimborso integrale o parziale
entro il 31 maggio 2022, sono revocati.