Art. 10 
 
Modifiche all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 873 del 6 marzo 2022 
  1. In coerenza con quanto previsto  dal  decreto-legge  n.  24  del
2022, richiamato in premessa,  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
873 del 6 marzo 2022, in scadenza al 31 marzo 2022, sono prorogate al
30 aprile 2022.