Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  delle  misure  di  cui
all'art. 1, nel limite massimo di 142 milioni di  euro,  all'art.  2,
nel limite massimo di 54 milioni di  euro,  all'art.  5,  nel  limite
massimo di 152 milioni di euro, della presente ordinanza si  provvede
a  valere  sulle  risorse  stanziate  dall'art.  31,  comma  4,   del
decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022.