Art. 12 
 
 
Clausola di salvaguardia delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
                Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
regioni a statuto speciale e  alle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio