Art. 3 
 
 
Gestione  dei  dati  personali  per  le  misure  di   accoglienza   e
                            sostentamento 
 
  1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure
previste dall'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n.
21/2022, fino al termine dello  stato  di  emergenza  deliberato  dal
Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022: 
    a. i soggetti gestori dei servizi di accoglienza diffusa  di  cui
all'art. 1 sono autorizzati a comunicare i dati personali comuni  dei
soggetti presi in carico al Dipartimento della protezione civile; 
    b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento  della
pubblica  sicurezza  e  le   sue   articolazioni   territoriali,   e'
autorizzato  a  comunicare  i  dati  personali  comuni  dei  soggetti
richiedenti il permesso  di  protezione  temporanea  derivante  dalla
decisione di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che,
puo', a sua volta, comunicarli  unicamente  al  soggetto  affidatario
dell'implementazione della misura di cui all'art. 2. 
  2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al  comma  1  e'
effettuato per  le  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  in
materia di protezione civile connesse con il superamento del presente
contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilita'. 
  3. Al termine della specifica esigenza gestoria,  ivi  comprese  le
incombenze    di    carattere    amministrativo-contabile    e     di
rendicontazione, i dati personali comuni  di  cui  al  comma  1  sono
cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti  solo
in forma aggregata anonimizzata, dell'avvenuto adempimento viene data
informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 
  4.  Con  proprie  indicazioni  operative  il   Dipartimento   della
protezione civile definisce tempi e modalita',  anche  crittografate,
delle comunicazioni di cui al comma 1.