Art. 6 
 
 
                     Gestione dei dati personali 
                per le misure di assistenza sanitaria 
 
  1. Al solo fine di consentire le attivita' di gestione delle misure
previste dall'art. 31, comma 1,  lettera  c),  del  decreto-legge  n.
21/2022, in deroga a quanto previsto dall'art. 2-decies  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n 101, adottato in  attuazione  dell'art.
13 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 fino al termine dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022: 
    a.  il  Sistema  tessera   sanitaria,   gestito   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  a  comunicare  i  dati
personali comuni dei soggetti richiedenti il permesso  di  protezione
temporanea derivante dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/382  del
Consiglio dell'Unione europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento  della
protezione civile che, puo', a sua volta, comunicarli  unicamente  ad
altri  soggetti  direttamente  impegnati  nell'implementazione  delle
misure di cui trattasi; 
    b. il Ministero dell'interno, ivi compreso il Dipartimento  della
pubblica  sicurezza  e  le   sue   articolazioni   territoriali,   e'
autorizzato  a  comunicare  i  dati  personali  comuni  dei  soggetti
richiedenti il permesso  di  protezione  temporanea  derivante  dalla
decisione di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 4 marzo 2022 al Dipartimento della protezione civile che,
puo',  a  sua  volta,  comunicarli  unicamente  ad   altri   soggetti
direttamente  impegnati  nell'implementazione  delle  misure  di  cui
trattasi. 
  2. Il trattamento dei dati personali comuni di cui al  comma  1  e'
effettuato per  le  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico  in
materia di protezione civile connesse con il superamento del presente
contesto emergenziale e nel rispetto dei principi di pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilita'. 
  3. Al termine della specifica esigenza gestoria,  ivi  comprese  le
incombenze    di    carattere    amministrativo-contabile    e     di
rendicontazione, i dati personali comuni  di  cui  al  comma  1  sono
cancellati dai soggetti diversi al titolare originario e tenuti  solo
in forma aggregata anonimizzata  e  dell'avvenuto  adempimento  viene
data informazione al Garante per la protezione dei dati personali. 
  4.  Con  proprie  indicazioni  operative  il   Dipartimento   della
protezione civile definisce tempi e modalita',  anche  crittografate,
delle comunicazioni di cui al comma 1.