Art. 8 
 
 
Misure per il rafforzamento del sistema  di  accoglienza  dei  minori
                      provenienti dall'Ucraina 
 
  1.  Per  la  durata   dello   stato   d'emergenza,   tenuto   conto
dell'eccezionale afflusso di minori dall'Ucraina,  le  comunita'  per
minori autorizzate o accreditate all'accoglienza di minori  con  meno
di 14 anni, possono derogare ai parametri di capienza previsti  dalle
disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province
autonome o degli enti locali nella misura massima del 25%  dei  posti
fissati dalle medesime disposizioni.