Art. 9 
 
Modifiche all'art. 8 dell'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della
  protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 
  1. All'art.  8  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole: «articoli 36 e da 59 a  65  del  codice
dei contratti pubblici» sono sostituite dalle parole:  «articoli  32,
36 e, da 59 a 65 e 106 del codice dei contratti pubblici»; 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. I  posti  in
accoglienza di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio
2022, n. 16, sono attivati dai prefetti con procedure di  affidamento
anche in deroga alle disposizioni del codice dei  contratti  pubblici
di cui al primo comma».