IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante «Ordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la dichiarazione  con  cui  l'Organizzazione  mondiale  della
sanita', il 30 gennaio  2020,  ha  definito  l'epidemia  da  COVID-19
un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza  internazionale  e,  in
data 11 marzo 2020, come «pandemia» in considerazione dei livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Viste le successive delibere del  Consiglio  dei  ministri  del  29
luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21  aprile
2021, nonche' gli articoli 1, comma 1, del  decreto-legge  23  luglio
2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  dicembre
2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24  dicembre  2021,  n.
221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022,  n.
11, con cui e' stato ulteriormente prorogato lo  stato  di  emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 122,  il  quale
prevedere che «[...] con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e' nominato un commissario straordinario per l'attuazione  e
il coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e
contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID  -19,  di  cui  alla
delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020» e ne  stabilisce
le funzioni e i poteri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2021, con il quale il Generale  di  Corpo  d'Armata  Francesco  Paolo
Figliuolo   e'   stato   nominato   Commissario   straordinario   per
l'attuazione e il coordinamento delle misure  di  contenimento  e  di
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e di quelle connesse
alla rapida e efficace attuazione della campagna vaccinale nazionale; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021,  n.  221,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11,  recante  «Proroga
dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il
contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 1,  comma  1,  in  base  al  quale  lo  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
31 gennaio 2020 e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 2022; 
  Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante  «Disposizioni
urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla  diffusione
dell'epidemia da COVID-19,  in  conseguenza  della  cessazione  dello
stato di emergenza», in  corso  di  conversione  e,  in  particolare,
l'art. 2, rubricato «Misure urgenti connesse  alla  cessazione  delle
funzioni  del  Commissario  straordinario  per  l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19», che al comma  1  stabilisce:  «Al  fine  di
continuare a disporre, anche successivamente alla data del  31  marzo
2022, di una struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili
aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in  ragione  della
epidemia da COVID-19, [...] dal 1° aprile  2022,  e'  temporaneamente
istituita un'Unita' per il completamento della campagna  vaccinale  e
per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che  opera
fino al 31 dicembre 2022.», «Il direttore dell'Unita' e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.
122  del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile  2020,  n.  27,  senza  nuovi  o
maggiori oneri.»; «Il direttore agisce con  i  poteri  attribuiti  al
Commissario straordinario dal predetto art. 122 del decreto-legge  n.
18 del 2020 e, con  proprio  provvedimento,  definisce  la  struttura
dell'Unita'...»;  «Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del  Ministro  della  salute,  e'  nominato  un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero  della
salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera  in
coordinamento e a supporto  del  direttore  dell'Unita'  [...]  senza
nuovi o maggiori oneri.»; 
  Ritenuto di dover procedere alla nomina del  direttore  dell'Unita'
per il completamento della campagna vaccinale  e  per  l'adozione  di
altre misure di contrasto alla pandemia  e  del  dirigente  di  prima
fascia del  Ministero  della  salute  al  quale  sono  attribuite  le
funzioni vicarie; 
  Visto  il  curriculum  vitae  del  maggior  generale  dell'Esercito
italiano, Tommaso Petroni; 
  Vista la nota n. 5407 in data 28 marzo 2022, con la quale  il  Capo
di Gabinetto del Ministro della salute,  d'ordine  del  Ministro,  ha
proposto di nominare il dott. Giovanni Leonardi, dirigente  di  prima
fascia del medesimo Dicastero, all'esercizio delle  funzioni  vicarie
del direttore dell'Unita'; 
  Visto il curriculum vitae del dott. Giovanni Leonardi; 
  Viste le dichiarazioni rese dal maggior generale Tommaso Petroni  e
dal dott. Giovanni Leonardi in ordine all'insussistenza di  cause  di
inconferibilita' e incompatibilita' ai sensi dell'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile  2013,  n.  39,  nonche'  di  situazioni,  anche
potenziali,  di  conflitto  di  interessi  per  lo  svolgimento   dei
rispettivi incarichi; 
  Tenuto  conto  che  gli  incarichi   di   direttore   dell'Unita' e
di dirigente di prima fascia con funzioni  vicarie  sono  compatibili
con il mantenimento di incarichi pubblici in atto  ricoperti  e  sono
svolti a titolo gratuito; 
  Sentito il Ministro della difesa; 
  Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla  nomina  del  direttore
dell'Unita' e del dirigente di prima  fascia  proposto  dal  Ministro
della salute per l'esercizio delle funzioni vicarie; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il maggior generale dell'Esercito italiano Tommaso  Petroni,  ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022,  n.  24,
e' nominato direttore dell'Unita' per il completamento della campagna
vaccinale  e  per  l'adozione  di  altre  misure  di  contrasto  alla
pandemia, a decorrere dal 1° aprile 2022. 
  2. Il direttore di cui al comma  1,  mantiene  l'incarico  in  atto
ricoperto, esercita le  proprie  funzioni  direttoriali  in  base  ai
poteri di cui all'art. 122 del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
con  proprio  provvedimento,  definisce  la   struttura   dell'Unita'
avvalendosi di una parte del personale della  struttura  di  supporto
alle attivita' del commissario straordinario di cui  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  1°  marzo  2021,  nonche'  di
personale in servizio presso il Ministero della  salute,  secondo  le
modalita' indicate dallo stesso Ministero.