Art. 10 Ulteriori elementi di disciplina 1. Con successivo decreto, emanato ai sensi dell'art. 62-quinques di cui in premessa entro novanta giorni dal presente decreto, sono individuati, ai fini dell'operativita' dell'ANIS, i seguenti elementi della disciplina: a) la data di avvio dell'operativita' che dovra', in ogni caso, essere compatibile con i termini stabiliti per il perseguimento di milestone e target del PNRR di competenza delle pubbliche amministrazioni interessate dal funzionamento dell'ANIS; b) i dati contenuti, ivi compresi quelli di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 4, e i relativi tempi di conservazione e, in particolare, il set di dati relativo a ciascun interessato con la precisa individuazione dei dati che sono trattati, in relazione alle specifiche finalita' di ciascuna attivita' di trattamento, e previa valutazione della necessita' di tale trattamento in proporzione con la finalita' perseguita; c) le altre banche dati, anche di interesse nazionale ai sensi dell'art. 60 del CAD, tra cui l'ANIST, i cui dati siano necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero o per l'allineamento degli ulteriori dati contenuti nell'ANIS, anche per il tramite dei servizi resi fruibili dalla PDND, e nel rispetto dei principi dell'art. 50-ter del CAD e delle relative linee guida; d) i soggetti diversi da quelli di cui all'art. 7 che possono accedervi, anche per quanto attiene, tra l'altro, alla possibilita' che l'ANIS metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni per le relative finalita' istituzionali, nonche' ai soggetti privati che vi abbiano diritto e nei limiti consentiti ai sensi delle leggi vigenti, i dati in essa contenuti, per il tramite dei servizi resi disponibili dal PDND; e) le specifiche tecniche e le modalita' operative di alimentazione, correttezza, esattezza e aggiornamento dei dati contenuti nell'ANIS, anche attraverso la PDND; f) la descrizione dettagliata delle modalita' di funzionamento delle caratteristiche tecniche, delle regole tecniche e dei requisiti delle garanzie e delle misure di sicurezza di cui all'art. 9 e all'allegato «A», e del relativo manuale operativo, l'indicazione della ubicazione della infrastruttura fisica nonche' le modalita' operative di alimentazione e aggiornamento di cui al comma 3 dell'art. 7; g) le regole tecniche di realizzazione e di funzionamento dell'interfaccia on-line prevista nel comma 1 dell'art. 7 e delle interfacce con cui l'ANIS interagisce, e ogni conseguente modifica e integrazione all'allegato «A» al presente decreto; h) le modalita' per assicurare il rilascio di certificazioni da parte delle istituzioni della formazione superiore, attraverso l'ANIS, ai sensi del comma 4 dell'art. 62-quinquies del CAD anche mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014; a) le ulteriori finalita' dell'ANIS, anche mediante i servizi resi fruibili dalla PDND, con particolare riguardo: al riconoscimento nell'Unione europea e all'estero dei titoli di studio i cui dati sono ivi contenuti, attraverso tecnologie idonee a garantire l'autenticita' dei titoli medesimi; all'automazione delle procedure di iscrizione on-line ai corsi delle istituzioni della formazione superiore, anche attraverso l'accesso, in consultazione, alle banche dati di altre amministrazioni; alla disponibilita', per ciascuna istituzione della formazione superiore e per le pubbliche amministrazioni, dei dati necessari per lo svolgimento delle funzioni di competenza; alle specifiche finalita' istituzionali in relazione alle quali possono accedervi determinate categorie di soggetti in relazione a determinate categorie di dati. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 gennaio 2022 Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Colao Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 483