Art. 6 Modalita' di alimentazione dell'ANIS 1. Le istituzioni della formazione superiore alimentano l'ANIS attraverso la comunicazione al Ministero dei dati ivi previsti ai sensi dell'art. 4, necessari per la costituzione della stessa e i successivi aggiornamenti. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono effettuate utilizzando i servizi resi fruibili dalla PDND. 3. Nell'ambito delle attivita' di cui al presente decreto le istituzioni della formazione superiore mantengono la titolarita' del trattamento dei dati di propria competenza e ne assicurano la correttezza, l'esattezza e l'aggiornamento attraverso l'ANS, in conformita' alle linee guida di Agid in materia di interoperabilita'. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 relativamente ai contenuti del successivo decreto e, in particolare, alla possibilita' che le attivita' dell'ANS e delle istituzioni della formazione superiore, descritte nel presente comma, siano svolte attraverso la PDND.