Art. 2 Deroghe 1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare e che inoltre, dovranno munirsi di uno specifico abbonamento ed esporre apposito contrassegno per l'intero periodo di permanenza; b) veicoli appartenenti e condotti da persone iscritte all'elenco dei «figli di Procida» ed in possesso di apposito tesserino, come da deliberazione vigente, legate da una parentela entro il 2° grado a residenti a Procida da almeno venti anni e che necessitino di assistenza. A tali veicoli e' consentito l'afflusso ed il transito da e per un'area privata, ove il veicolo dovra' rimanere parcheggiato per tutta la durata del soggiorno; c) autoveicoli e motoveicoli che devono raggiugere le strutture sanitarie della ASL Napoli Nord 2 ubicate sull'isola di Procida, i centri convenzionati di riabilitazione, di dialisi, provvisti di certificazione del medico di base o dell'amministrazione delle strutture, limitatamente al giorno della visita prevista; d) veicoli che trasportano persone con disabilita', purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; e) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonche' autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale; f) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari per gli esercizi commerciali e alla consegna di farmaci, quotidiani e periodici, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45; g) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedi' al venerdi', con operazioni di imbarco e di sbarco da eseguirsi nella fascia oraria compresa tra le ore 3,00 e le ore 11,45; h) veicoli noleggiati e condotti da persone che abbiano la propria residenza nel Comune di Procida; i) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Citta' Metropolitana; j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale regione, citta' metropolitana, servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL. 2. Per il libero transito e sosta sull'isola, quando consentita, i veicoli di cui al precedente comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g) e h) dovranno compilare apposita autodichiarazione, completa in ogni sua parte, secondo la specifica modulistica disponibile sul sito internet del Comune di Procida, che dovra' essere conservata all'interno del veicolo ed esposta in maniera visibile per tutto il periodo del soggiorno.