Art. 4 
 
       Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo 
 
  1. L'istruttoria della domanda e' svolta  da  Consap  S.p.a.  quale
soggetto gestore individuato dall'amministrazione responsabile  della
misura, e si fonda esclusivamente su  quanto  in  essa  riportato  ai
sensi  dell'art.  3,  salva  la  facolta'  del  gestore  di  chiedere
chiarimenti e integrazioni anche documentali. 
  2. L'esito dell'istruttoria  e'  comunicato  dal  gestore  all'ente
richiedente ai sensi del comma 5, art. 3 del presente decreto. 
  3. In caso di esito  negativo,  l'ente  entro  dieci  giorni  dalla
relativa  comunicazione  puo'   fornire   elementi   di   chiarimento
attraverso il canale web della  piattaforma.  Decorso  tale  termine,
l'esito dell'istruttoria della domanda e' confermato. 
  4. Concluse le attivita' istruttorie, il  gestore  redige  l'elenco
degli enti beneficiari con l'indicazione dell'importo del  contributo
erogabile, fermo quanto previsto all'art. 2,  comma  3  del  presente
decreto. 
  5. La scrivente Direzione approva l'elenco degli  enti  beneficiari
di cui al comma 4. 
  6. Si provvede successivamente all'erogazione  del  contributo  con
bonifico  sul  conto  corrente  di   Tesoreria   indicato   dall'ente
richiedente nella domanda presentata o nel caso di enti  aventi  sede
nel territorio di regioni a statuto speciale o di provincie autonome,
sul conto di  tesoreria  di  queste  ultime,  come  da  intesa  della
Conferenza unificata acquisita nella seduta del 18 novembre 2021.