Art. 3 
 
                    Definizione degli interventi 
 
  1.  Il  Piano,  nella  sua  articolazione   quinquennale,   prevede
interventi, ciascuno  riconducibile  a  una  o  piu'  delle  seguenti
tipologie: 
    a) interventi di nuove  costruzioni,  ristrutturazione  edilizia,
restauro e risanamento conservativo, riqualificazione  funzionale  ed
estetica, messa  in  sicurezza  meccanica  e  in  caso  di  incendio,
risparmio energetico e fruibilita' di  stabili  di  proprieta'  delle
amministrazioni pubbliche; 
    b) finanziamento di  spese  di  gestione,  in  quota  parte,  dei
servizi educativi per l'infanzia e  delle  scuole  dell'infanzia,  in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione; 
    c) interventi di formazione continua in  servizio  del  personale
educativo e docente,  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal  Piano
nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge  n.
107 del 2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali. 
  2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione regionale
di cui all'art. 5, perseguono le seguenti finalita': 
    a) consolidare e ampliare  la  rete  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia a titolarita' pubblica e  privata  convenzionata,  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo, anche per  favorire  l'attuazione
dell'art.  9  del  medesimo  decreto  legislativo,  ove  prevede   la
riduzione della soglia  massima  di  partecipazione  economica  delle
famiglie alle  spese  di  funzionamento  dei  servizi  educativi  per
l'infanzia pubblici e privati; 
    b) stabilizzare e potenziare gradualmente le  sezioni  primavera,
di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali  o  paritarie  o
inserite nei Poli per l'infanzia, per superare  progressivamente  gli
anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia; 
    c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per i  bambini  nella
fascia di eta' compresa tra zero  e  sei  anni,  in  particolare  nei
territori in cui sono  carenti  scuole  dell'infanzia  statali,  come
previsto dall'art. 12, comma 4, del decreto legislativo; 
    d) riqualificare edifici scolastici di proprieta' pubblica,  gia'
esistenti e sottoutilizzati, e promuovere  la  costruzione  di  nuovi
edifici  di  proprieta'  pubblica,  anche  per  costituire  Poli  per
l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo; 
    e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente,
in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione  di
cui all'art. 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 e promuovere i
coordinamenti pedagogici territoriali. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2,  lettera
e), e  al  fine  di  garantire  uno  sviluppo  omogeneo  del  Sistema
integrato sul territorio  nazionale,  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma assegna di norma una quota non  inferiore  al  5  per  cento
dell'importo del contributo annuale statale  per  interventi  di  cui
all'art.  3,  comma  1,  lettera  c)  -  formazione  e  coordinamenti
pedagogici territoriali - da realizzarsi anche con  azioni  integrate
rivolte congiuntamente al personale docente e al personale educativo;
per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 2, lettera b)  e
c) le regioni o province autonome che hanno una copertura  dei  posti
nei  servizi  educativi  dell'infanzia,  rispetto  alla   popolazione
residente da zero a tre anni, inferiore alla media nazionale  secondo
l'ultimo rapporto ISTAT, assegnano di norma una quota  non  inferiore
al 5 per  cento  dell'importo  del  contributo  annuale  statale  per
interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b)  destinati  al
finanziamento  di  sezioni  primavera  gia'  esistenti  o  di   nuova
istituzione aggregate a scuole dell'infanzia statali o paritarie o al
finanziamento di Poli per l'infanzia. Possono essere impiegate per il
raggiungimento delle suddette quote anche  le  risorse  afferenti  al
cofinanziamento regionale di cui all'art. 6. 
  4. Con il decreto di riparto possono essere fissati annualmente dei
limiti alle risorse da destinare agli interventi di cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a) nell'ambito delle  programmazioni  regionali,  in
considerazione degli altri canali di finanziamento dedicati  a  spese
per interventi  in  materia  di  edilizia  previsti  dalla  normativa
vigente o da future disposizioni. 
  5. Per garantire l'efficacia  degli  interventi  la  programmazione
regionale deve prevedere per ciascun beneficiario un'assegnazione non
inferiore a euro 1.000,00. 
  6.  Le  risorse  erogate  rivenienti  a  seguito   della   completa
attuazione degli interventi programmati sono impiegate dai comuni per
finanziare  ulteriori  interventi,  in  ogni  caso  coerenti  con  le
finalita' del  Piano,  nel  rispetto  della  normativa  giuscontabile
vigente. Dette risorse  e  i  relativi  interventi  sono  oggetto  di
monitoraggio ai sensi dell'art. 8.