Art. 4 Riparto del Fondo 1. Al fine di assicurare liquidita' funzionale alla gestione dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno 2021, con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021, una quota parte del Fondo, corrispondente a euro 264.000.000,00, e' ripartita tra le regioni e province autonome in misura corrispondente alla Tabella 1 del decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53. Le risorse sono successivamente erogate dalla DGRUF-MI in favore degli enti locali, avendo a riferimento i beneficiari e gli importi delle programmazioni regionali o dei decreti dipartimentali sostitutivi relativi alle risorse dell'esercizio finanziario 2020, conformi alle previsioni del decreto ministeriale n. 53/2020, salvo diversa comunicazione da parte della regione a DGOSVI-MI entro il termine perentorio del 10 agosto 2021 attraverso l'invio di un diverso elenco di comuni beneficiari, in forma singola o associata, completo del relativo numero di conto di Tesoreria e dell'importo assegnato (allegato A0 - Programmazione prima quota 2021). 2. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere nel mese di luglio 2021 e' definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle restanti risorse relative all'anno 2021, pari a euro 43.500.000,00, e delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2022 e 2023, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale. 3. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il mese di febbraio 2023 e' definito il riparto del Fondo tra le regioni e le province autonome delle risorse afferenti agli esercizi finanziari 2024 e 2025, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della quota di cofinanziamento regionale. 4. L'intesa di cui ai commi 2 e 3 reca, per ciascuna annualita' di riparto del Fondo, i seguenti elementi: a) termini e modalita' di trasmissione al Ministero da parte delle regioni e delle province autonome della programmazione e della scheda riepilogativa (allegato A) di cui all'art. 5, nonche' della scheda di monitoraggio di cui all'art. 8 (allegato B); b) individuazione delle regioni alle quali assegnare la quota perequativa ai sensi dell'art. 7. 5. I decreti di riparto del Fondo sono adottati dal Ministro in conformita' alle intese raggiunte previste dai commi precedenti. A decorrere dall'anno 2022 i decreti di riparto sono adottati nel mese di gennaio.