Art. 4 
 
                          Riparto del Fondo 
 
  1. Al fine di assicurare liquidita' funzionale  alla  gestione  dei
servizi educativi e delle scuole dell'infanzia per l'anno  2021,  con
intesa in Conferenza unificata da  raggiungere  nel  mese  di  luglio
2021,  una   quota   parte   del   Fondo,   corrispondente   a   euro
264.000.000,00, e' ripartita tra le regioni e  province  autonome  in
misura corrispondente alla Tabella  1  del  decreto  ministeriale  30
giugno 2020, n. 53. Le risorse  sono  successivamente  erogate  dalla
DGRUF-MI  in  favore  degli  enti  locali,  avendo  a  riferimento  i
beneficiari e  gli  importi  delle  programmazioni  regionali  o  dei
decreti   dipartimentali   sostitutivi    relativi    alle    risorse
dell'esercizio finanziario 2020, conformi alle previsioni del decreto
ministeriale n. 53/2020, salvo diversa comunicazione da  parte  della
regione a DGOSVI-MI entro il termine perentorio del  10  agosto  2021
attraverso l'invio di un diverso elenco  di  comuni  beneficiari,  in
forma singola o associata, completo del relativo numero di  conto  di
Tesoreria e dell'importo  assegnato  (allegato  A0  -  Programmazione
prima quota 2021). 
  2. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere  nel  mese  di
luglio 2021 e' definito il riparto del Fondo  tra  le  regioni  e  le
province autonome delle restanti risorse relative all'anno 2021, pari
a  euro  43.500.000,00,  e  delle  risorse  afferenti  agli  esercizi
finanziari  2022  e  2023,  che  tiene  conto  dei  criteri  previsti
dall'art. 12, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo e della
quota di cofinanziamento regionale. 
  3. Con intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il  mese
di febbraio 2023 e' definito il riparto del Fondo tra le regioni e le
province autonome delle risorse afferenti  agli  esercizi  finanziari
2024 e 2025, che tiene conto dei criteri previsti dall'art. 12, comma
4,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo  e  della   quota   di
cofinanziamento regionale. 
  4. L'intesa di cui ai commi 2 e 3 reca, per ciascuna annualita'  di
riparto del Fondo, i seguenti elementi: 
    a) termini e modalita' di  trasmissione  al  Ministero  da  parte
delle regioni e delle province autonome della programmazione e  della
scheda riepilogativa (allegato A) di cui all'art.  5,  nonche'  della
scheda di monitoraggio di cui all'art. 8 (allegato B); 
    b) individuazione delle regioni alle  quali  assegnare  la  quota
perequativa ai sensi dell'art. 7. 
  5. I decreti di riparto del Fondo sono  adottati  dal  Ministro  in
conformita' alle intese raggiunte previste dai  commi  precedenti.  A
decorrere dall'anno 2022 i decreti di riparto sono adottati nel  mese
di gennaio.