Art. 8 
 
                    Monitoraggio della spesa per 
                  la realizzazione degli interventi 
 
  1. Nelle more dell'istituzione del sistema informativo nazionale di
cui all'art. 10, anche ai fini dell'attuazione del  disposto  di  cui
all'art. 11  del  decreto  legislativo,  le  regioni  e  le  province
autonome, acquisiti i dati forniti dai  comuni  in  forma  singola  o
associata,  trasmettono  al  Ministero  la  scheda  di   monitoraggio
corrispondente all'allegato B nei termini fissati nei commi 4, 5,  6,
7, 8 del presente articolo. La scheda di monitoraggio regionale e' da
intendersi   correttamente   compilata    decorsi    trenta    giorni
dall'acquisizione  della  stessa  senza  che  siano  stati  formulati
rilievi dalla DGOSVI - MI. La Cabina di regia di cui all'art. 9  puo'
apportare nel  corso  del  periodo  di  vigenza  del  presente  Piano
modifiche alla suddetta scheda. 
  2.  Nel  caso  di  mancato  invio  al  Ministero  della  scheda  di
monitoraggio o di non corretta compilazione  della  stessa  entro  il
termine fissato nel decreto di riparto, la DGOSVI - MI, con  apposita
nota, invita le regioni inadempienti  a  provvedere  all'invio  della
scheda   di   monitoraggio,   informando   anche   il   Tavolo,   con
l'avvertimento che fino all'acquisizione della scheda di monitoraggio
correttamente compilata  sara'  sospesa  l'erogazione  delle  risorse
afferenti  all'annualita'  successiva  distribuite  con  il  relativo
decreto di riparto. La DGOSVI - MI comunica la  mancata  trasmissione
della  scheda  di   monitoraggio   e   la   conseguente   sospensione
dell'erogazione  delle  risorse  alla  Conferenza  unificata   e   lo
rappresenta nell'ambito della redazione della relazione al Parlamento
ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo. 
  3. La valutazione sulla realizzazione degli interventi attuati  dai
comuni  con  l'utilizzo  del  Fondo  statale  e  del  cofinanziamento
regionale, e la coerenza degli stessi con la programmazione regionale
spetta alle regioni e  alle  province  autonome,  secondo  criteri  e
modalita' autonomamente  definiti,  essendo  le  stesse  responsabili
dell'attivita' di programmazione delle risorse. 
  4. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse  2018
avviene attraverso l'invio alla DGOSVI -  MI  della  relativa  scheda
entro il 30 settembre 2021 come previsto dal decreto ministeriale  19
dicembre 2019, n. 1160. 
  5. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse  2019
avviene attraverso l'invio alla DGOSVI -  MI  della  relativa  scheda
entro il 30 settembre 2022. 
  6. L'onere di monitoraggio relativo all'impiego delle risorse  2020
avviene attraverso l'invio alla DGOSVI -  MI  della  relativa  scheda
entro il 30 agosto 2023  come  previsto  dall'art.  4,  comma  6  del
decreto ministeriale 30 giugno 2020, n. 53. 
  7. L'onere  di  monitoraggio  relativo  all'impiego  delle  risorse
afferenti all'esercizio finanziario 2021 avviene  attraverso  l'invio
alla DGOSVI - MI della relativa scheda entro il 30  agosto  2024.  La
scheda di monitoraggio per l'impiego delle risorse 2021  e'  unica  e
comprende  le  risorse  ripartite  con  i  decreti  di  riparto   che
recepiscono le intese di cui all'art. 4, commi 1 e 2. 
  8. L'onere  di  monitoraggio  relativo  all'impiego  delle  risorse
afferenti agli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024  e  2025  avviene
attraverso  l'invio  alla  DGOSVI  -   MI   della   relativa   scheda
rispettivamente entro il 30 agosto 2025, 2026, 2027, 2028. 
  9.  Per  i  suddetti  riparti  e   relativi   monitoraggi   trovano
applicazione le previsioni di cui al comma 2.  La  partecipazione  ai
monitoraggi e' condizione per accedere al riparto delle risorse delle
annualita' successive. 
  10. La DGOSVI - MI puo' effettuare in qualsiasi momento verifiche a
campione sull'utilizzo delle risorse da  parte  dei  comuni  e  sugli
interventi attivati dagli stessi in relazione agli obiettivi  e  alle
tipologie di  intervento  previsti  dal  decreto  legislativo,  anche
avvalendosi della collaborazione degli USR.