Art. 6 
 
  1. Ai sensi dell'art. 15, primo  comma,  lettera  e),  del  decreto
legislativo  2  febbraio  2021,  n.  20  le  sottoelencate  varieta',
iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con  i
decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati,  sono  cancellate
dai registri medesimi per  mancata  presentazione  delle  domande  di
rinnovo dell'iscrizione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico