Art. 6 1. Ai sensi dell'art. 15, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione. Parte di provvedimento in formato grafico