Art. 7 
 
  1. Ai sensi dell'art. 15, secondo comma, del decreto legislativo  2
febbraio 2021, n. 20 le sottoelencate varieta', iscritte ai  registri
delle varieta' di specie agrarie e ortive con i decreti  ministeriali
a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri  medesimi
per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione  e
le relative sementi potranno essere  certificate  e  commercializzate
fino al 30 giugno dell'anno 2024. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2022 
 
                                      Il direttore generale: Angelini 

                               ______ 
 
Avvertenza: 
    Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,  legge  14
gennaio 1994, n. 20, ne' alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio
centrale del bilancio del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
art. 5 del decreto legislativo n. 123/2011.