(Allegato-art. 24)
                              Art. 24. 
                       Collegio di disciplina 
 
    1. Il Collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere
la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei  confronti  dei
professori e dei ricercatori e  ad  esprimere  parere  conclusivo  in
merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni. 
    2. Il Collegio e' composto da sette docenti di ruolo,  in  regime
di tempo pieno, anche esterni ove possibile. Il Collegio  e'  formato
da  tre  professori  ordinari,  due  professori   associati   e   due
ricercatori  a  tempo  indeterminato,  nonche'  da   tre   componenti
supplenti, uno per ciascuna categoria, eletti dal  Senato  accademico
tra una rosa proposta dal rettore.  Nella  composizione  deve  essere
salvaguardato il principio delle pari opportunita' di genere con  una
percentuale almeno del 30%. 
    3. Svolge funzioni di Presidente  il  professore  ordinario  piu'
anziano per ruolo. 
    4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra  pari,
nel rispetto dei principi della ragionevole durata  del  procedimento
disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del
contradditorio in condizioni di parita'. 
    5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  Collegio  sono
disciplinati da apposito regolamento, nel  rispetto  della  normativa
vigente. 
    6. Nel caso di illecito commesso dal rettore, la titolarita'  del
potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.