Art. 24. Collegio di disciplina 1. Il Collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere parere conclusivo in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni. 2. Il Collegio e' composto da sette docenti di ruolo, in regime di tempo pieno, anche esterni ove possibile. Il Collegio e' formato da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, nonche' da tre componenti supplenti, uno per ciascuna categoria, eletti dal Senato accademico tra una rosa proposta dal rettore. Nella composizione deve essere salvaguardato il principio delle pari opportunita' di genere con una percentuale almeno del 30%. 3. Svolge funzioni di Presidente il professore ordinario piu' anziano per ruolo. 4. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata del procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contradditorio in condizioni di parita'. 5. I compiti e le modalita' di funzionamento del Collegio sono disciplinati da apposito regolamento, nel rispetto della normativa vigente. 6. Nel caso di illecito commesso dal rettore, la titolarita' del potere disciplinare spetta al decano dell'Ateneo.