Art. 3 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Le regioni adottano, nell'ambito della  generale  programmazione
di integrazione socio-sanitaria e  nell'ambito  della  programmazione
delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il
sostegno del ruolo di cura e di assistenza del  caregiver,  specifici
indirizzi  integrati  di  programmazione   per   l'attuazione   degli
interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli  organizzativi
regionali e di confronto  con  le  autonomie  locali,  prevedendo  il
coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza  delle  persone
con disabilita'. 
  2.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri  trasferisce
alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella  1
allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a  seguito
di specifica richiesta, nella quale sono indicati  gli  indirizzi  di
programmazione di cui al comma 1, la tipologia  degli  interventi  di
cui all'art. 1, comma 2, nonche' la compartecipazione finanziaria  di
cui all'art. 2, comma 3. 
  3. Alla richiesta  di  cui  al  comma  2,  da  inviare  in  formato
elettronico  all'indirizzo   pec:   ufficio.disabilita@pec.governo.it
entro sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'
allegata una scheda concernente il piano di massima  delle  attivita'
per la realizzazione degli interventi da  finanziare  ai  fini  della
valorizzazione del ruolo  di  cura  e  di  assistenza  del  caregiver
familiare, comprensivo di  un  cronoprogramma  di  attuazione  e  dei
relativi costi. 
  4.  L'Ufficio  per  le  politiche  in  favore  delle  persone   con
disabilita' della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  provvede,
entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al
comma  3,  all'erogazione,  in  un'unica  soluzione,  delle   risorse
destinate a ciascuna regione, previa verifica  della  coerenza  degli
interventi con le finalita' di cui all'art. 1. 
  5. Le regioni procedono al trasferimento  delle  risorse  spettanti
agli   ambiti   territoriali,   secondo   quanto    previsto    nella
programmazione  regionale,  entro  sessanta   giorni   dall'effettivo
versamento delle stesse alle regioni da  parte  dell'Ufficio  per  le
politiche in favore delle persone con disabilita'. L'erogazione  agli
ambiti territoriali e' comunicata all'Ufficio  per  le  politiche  in
favore  delle  persone  con  disabilita'   in   formato   elettronico
all'indirizzo  pec:  ufficio.disabilita@pec.governo.it  entro  trenta
giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 
  6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui  all'art.
1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche
in favore delle persone con disabilita' tutti  i  dati  necessari  al
monitoraggio delle risorse  trasferite  di  cui  al  comma  2,  entro
sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti
territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato  A  che  forma
parte integrante del presente decreto.