(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Metodo di ottenimento 
 
    Le condizioni dei noccioleti vocati alla coltura della  «Nocciola
Romana» devono essere quelle tradizionali della zona e, in ogni caso,
atte  a  conferire  le  specifiche  caratteristiche  di  qualita'  al
prodotto che ne deriva. 
      1) I terreni devono essere  sciolti,  freschi,  tendenzialmente
acidi e ricchi di sostanza organica. 
      2) I sesti d'impianto e le forme  d'allevamento  devono  essere
quelli generalmente in  uso  e,  in  ogni  modo,  riconducibili  alla
coltivazione a «cespuglio», «vaso cespugliato» e  «monocaule».  Negli
impianti la densita' di piante per ettaro e' compresa tra 150 e  650;
nei nuovi impianti puo' arrivare fino a 800 piante per ettaro. 
      3) Per quanto riguarda le cure colturali,  si  prevede  che  le
concimazioni non tendano alla forzatura della produzione. Le potature
devono essere effettuate con cadenza annuale. 
      4) La produzione massima della  «Nocciola  Romana»  in  coltura
specializzata irrigua e' di 4 T/ettaro, in asciutto e' di 3 T/ettaro. 
      5)  Le  modalita'  di   raccolta   oltre   a   quella   manuale
tradizionale, prevedono l'impiego di macchine  agevolatrici  trainate
e/o semoventi. Tali modalita'  devono  essere  atte  a  garantire  la
qualita'  del  prodotto;  non  e'  consentita  la  raccolta   precoce
sull'albero poiche' questo e' un fattore limitante della  qualita'  e
di danneggiamento della pianta. Le operazioni  di  raccolta  in  ogni
caso debbono essere effettuate dal 15 agosto al 15 novembre. 
      6) Lo stoccaggio della «Nocciola Romana» deve essere effettuato
in locali idonei nei quali deve  essere  garantita  correttamente  la
conservazione. Il prodotto,  una  volta  sgusciato,  deve  avere  una
umidita' non superiore al 6% (tolleranza massima del 10%). 
      7)  Le  operazioni   di   sgusciatura   cernita,   calibratura,
essiccazione, tostatura e pelatura  delle  nocciole  dovranno  essere
effettuate anch'esse in condizioni sanitarie corrette. 
      8) Per evitare  lo  scadimento  qualitativo  del  prodotto,  la
sgusciatura, la cernita, la calibratura, l'essiccazione,  o  la  sola
calibratura nel caso di vendita in guscio, devono avvenire  entro  il
31 agosto dell'anno successivo a quello di raccolta.