Art. 10 Relazione periodica al Consiglio dell'Autorita' e pubblicita' della relazione e degli atti a firma del Presidente 1. L'ufficio competente invia almeno semestralmente al Consiglio dell'Autorita' una relazione sull'attivita' di vigilanza collaborativa espletata, con l'indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza, nonche' degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione. 2. Il Consiglio puo' disporre la pubblicazione della relazione e degli allegati atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell'Autorita'.