Art. 10 
 
Relazione periodica al Consiglio dell'Autorita' e  pubblicita'  della
            relazione e degli atti a firma del Presidente 
 
  1. L'ufficio competente invia almeno  semestralmente  al  Consiglio
dell'Autorita'   una   relazione    sull'attivita'    di    vigilanza
collaborativa  espletata,  con  l'indicazione   dei   protocolli   di
vigilanza stipulati, delle procedure sottoposte a vigilanza,  nonche'
degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione. 
  2. Il Consiglio puo' disporre la pubblicazione  della  relazione  e
degli  allegati  atti  adottati  o  di  una  loro  sintesi  sul  sito
istituzionale dell'Autorita'.