Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento e' adottato  nell'ambito  dell'autonomia
regolamentare riconosciuta all'Autorita' e si applica agli appalti  e
alle concessioni per l'acquisizione di servizi,  forniture  e  lavori
che le amministrazioni aggiudicatrici,  gli  enti  aggiudicatori,  le
centrali di committenza o gli altri  soggetti  aggiudicatori  di  cui
all'art. 3 del codice intendono bandire sulla base dei  programmi  di
acquisizione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 21 del  codice
o, anche al  di  fuori  della  programmazione,  qualora  ricorrano  i
presupposti di cui al presente regolamento.