Art. 5 
 
                 Istanza di vigilanza collaborativa 
 
  1.  La  richiesta  di   vigilanza   collaborativa   e'   presentata
all'Autorita' con  istanza  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
della stazione appaltante. 
  2. L'istanza contiene le motivazioni  specifiche  della  richiesta,
con l'espressa indicazione di uno o piu' dei presupposti tassativi di
cui all'art. 4, nonche' le informazioni di dettaglio circa i  lavori,
i  servizi  o  le  forniture,  per  cui  si  richiede  la   vigilanza
collaborativa.  In  particolare,  l'istanza  indica  l'elenco   degli
affidamenti per i quali si  richiede  l'attivazione  della  vigilanza
collaborativa, specificando la tipologia, l'oggetto  e  l'importo  di
ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura
di gara sara' gestita direttamente dalla stazione appaltante  istante
ovvero da altro soggetto (come centrali  di  committenza  o  soggetti
aggregatori). 
  3. Qualora l'istanza contenga l'indicazione di  una  pluralita'  di
affidamenti, il protocollo individua una o piu'  procedure,  ritenute
maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva. 
  4. Le richieste  di  vigilanza  collaborativa  sono  sottoposte  al
Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai  sensi  del
presente  regolamento  e  la  presumibile  incidenza   dell'attivita'
richiesta rispetto  alle  vigilanze  preventive  gia'  approvate,  ne
dispone l'accoglimento. 
  5.  Il  rigetto  della  richiesta  di  attivazione   di   vigilanza
collaborativa   non   esclude   ogni   altro   tipo   di   intervento
dell'Autorita' nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi
dell'art. 213, comma 3, del codice.