Art. 5 Istanza di vigilanza collaborativa 1. La richiesta di vigilanza collaborativa e' presentata all'Autorita' con istanza sottoscritta dal legale rappresentante della stazione appaltante. 2. L'istanza contiene le motivazioni specifiche della richiesta, con l'espressa indicazione di uno o piu' dei presupposti tassativi di cui all'art. 4, nonche' le informazioni di dettaglio circa i lavori, i servizi o le forniture, per cui si richiede la vigilanza collaborativa. In particolare, l'istanza indica l'elenco degli affidamenti per i quali si richiede l'attivazione della vigilanza collaborativa, specificando la tipologia, l'oggetto e l'importo di ciascuna delle procedure che si intendono attivare, e se la procedura di gara sara' gestita direttamente dalla stazione appaltante istante ovvero da altro soggetto (come centrali di committenza o soggetti aggregatori). 3. Qualora l'istanza contenga l'indicazione di una pluralita' di affidamenti, il protocollo individua una o piu' procedure, ritenute maggiormente significative, da sottoporre a vigilanza preventiva. 4. Le richieste di vigilanza collaborativa sono sottoposte al Consiglio che, valutata la sussistenza dei presupposti ai sensi del presente regolamento e la presumibile incidenza dell'attivita' richiesta rispetto alle vigilanze preventive gia' approvate, ne dispone l'accoglimento. 5. Il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorita' nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'art. 213, comma 3, del codice.