Art. 6 
 
                       Protocollo di vigilanza 
 
  1. Le modalita' di svolgimento della vigilanza collaborativa con la
stazione  appaltante  sono  definite  in  un  protocollo  di  azione,
predisposto dall'ufficio competente, su indicazione  del  Presidente,
che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione. 
  2. I protocolli di vigilanza collaborativa  hanno  durata  annuale,
salvo  diversa  decisione  del  Consiglio,  in  considerazione  della
specificita' della stazione appaltante e degli interventi per cui  e'
richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potra'  avere  una
durata superiore ai  due  anni.  Resta  fermo  che,  qualora  avviata
durante  la  vigenza  del  protocollo,   l'attivita'   di   vigilanza
collaborativa proseguira', senza procedere  al  formale  rinnovo  del
protocollo, sino al completamento della procedura  di  aggiudicazione
e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione. 
  3. I protocolli di  vigilanza  collaborativa  sono  tempestivamente
pubblicati sul sito istituzionale  dell'Autorita'  in  una  specifica
sezione suddivisa per annualita'. 
  4.  Dal  momento  della  pubblicazione,  il  protocollo  acquisisce
efficacia.