Art. 6 Protocollo di vigilanza 1. Le modalita' di svolgimento della vigilanza collaborativa con la stazione appaltante sono definite in un protocollo di azione, predisposto dall'ufficio competente, su indicazione del Presidente, che lo sottopone al Consiglio per l'approvazione. 2. I protocolli di vigilanza collaborativa hanno durata annuale, salvo diversa decisione del Consiglio, in considerazione della specificita' della stazione appaltante e degli interventi per cui e' richiesta la collaborazione che, in ogni caso, non potra' avere una durata superiore ai due anni. Resta fermo che, qualora avviata durante la vigenza del protocollo, l'attivita' di vigilanza collaborativa proseguira', senza procedere al formale rinnovo del protocollo, sino al completamento della procedura di aggiudicazione e, ove previsto, anche durante la fase di esecuzione. 3. I protocolli di vigilanza collaborativa sono tempestivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorita' in una specifica sezione suddivisa per annualita'. 4. Dal momento della pubblicazione, il protocollo acquisisce efficacia.