Art. 8 Procedimento di vigilanza collaborativa 1. Il procedimento di vigilanza collaborativa si svolge in contraddittorio con la stazione appaltante, secondo quanto indicato nel presente articolo. 2. Salve le specificita' di ogni procedura di affidamento, il procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in particolare: (a) pubblicazione del bando o dell'avviso; (b) ammissione/esclusione dei concorrenti e nomina della commissione giudicatrice; (c) valutazione delle offerte e proposta di aggiudicazione; (d) verifica dell'anomalia dell'offerta; (e) aggiudicazione e stipulazione del contratto. 3. Gli atti e i documenti di cui all'articolo 7, in relazione a ciascuna fase della procedura di gara, sono trasmessi all'Autorita' prima della loro formale adozione. 4. A seguito della trasmissione, l'ufficio competente svolge l'attivita' di verifica degli atti sottoposti al controllo preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di osservazioni sottoposta al Presidente dell'Autorita' per l'approvazione. 5. Le osservazioni di cui al comma 4 sono comunicate tempestivamente alla stazione appaltante a cura dell'ufficio competente. 6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformita' e inviando una nota di riscontro, unitamente alla documentazione. 7. Qualora non ritenga di aderire alle osservazioni, la stazione appaltante presenta le proprie motivazioni all'Autorita'. L'ufficio competente formula le osservazioni conclusive, con le modalita' indicate al comma 4, trasmettendole tempestivamente alla stazione appaltante. 8. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorita', la stazione appaltante puo' decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria discrezionalita' amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti di propria competenza. 9. L'ufficio competente, ove ritenga particolarmente grave il mancato adeguamento della stazione appaltante, sottopone i propri rilievi al Consiglio dell'autorita' che puo' disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza e l'attivazione di tutti i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge. 10. Il procedimento di vigilanza collaborativa si conclude, di norma, con l'invio da parte della stazione appaltante del contratto stipulato con l'operatore economico aggiudicatario, salvo l'ipotesi in cui l'attivita' di verifica preventiva prosegua anche per la fase di esecuzione dell'affidamento. 11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di vigilanza, le parti possono prevedere deroghe al procedimento disciplinato nel presente articolo. 12. Nell'espletamento delle attivita' di verifica nell'ambito della vigilanza collaborativa l'Autorita' puo' avvalersi del supporto della Guardia di finanza. 13. L'eventuale richiesta di accesso agli atti relativa alla documentazione riguardante l'espletamento della vigilanza collaborativa e' riscontrata dalla stazione appaltante firmataria del protocollo. 14. La stazione appaltante, con la stipula del protocollo, si impegna ad aderire alle istanze di precontenzioso presentate, ai sensi dell'art. 211, comma 1, decreto legislativo n. 50/2016, da parte di altri soggetti legittimati durante lo svolgimento della procedura di gara, adeguandosi all'eventuale parere reso dall'Autorita'.