Art. 8 
 
               Procedimento di vigilanza collaborativa 
 
  1.  Il  procedimento  di  vigilanza  collaborativa  si  svolge   in
contraddittorio con la stazione appaltante, secondo  quanto  indicato
nel presente articolo. 
  2. Salve le specificita'  di  ogni  procedura  di  affidamento,  il
procedimento di vigilanza segue le fasi della procedura di gara ed in
particolare:  (a)  pubblicazione  del  bando   o   dell'avviso;   (b)
ammissione/esclusione dei  concorrenti  e  nomina  della  commissione
giudicatrice;  (c)  valutazione   delle   offerte   e   proposta   di
aggiudicazione;  (d)   verifica   dell'anomalia   dell'offerta;   (e)
aggiudicazione e stipulazione del contratto. 
  3. Gli atti e i documenti di cui all'articolo  7,  in  relazione  a
ciascuna fase della procedura di gara, sono  trasmessi  all'Autorita'
prima della loro formale adozione. 
  4.  A  seguito  della  trasmissione,  l'ufficio  competente  svolge
l'attivita'  di  verifica  degli   atti   sottoposti   al   controllo
preventivo, che si conclude con la predisposizione di una proposta di
osservazioni   sottoposta   al    Presidente    dell'Autorita'    per
l'approvazione. 
  5.  Le  osservazioni  di   cui   al   comma   4   sono   comunicate
tempestivamente  alla  stazione  appaltante   a   cura   dell'ufficio
competente. 
  6. La stazione appaltante vi si adegua, modificando  o  sostituendo
l'atto in conformita' e inviando una nota  di  riscontro,  unitamente
alla documentazione. 
  7. Qualora non ritenga di aderire alle  osservazioni,  la  stazione
appaltante presenta le proprie motivazioni  all'Autorita'.  L'ufficio
competente formula  le  osservazioni  conclusive,  con  le  modalita'
indicate al comma 4,  trasmettendole  tempestivamente  alla  stazione
appaltante. 
  8. Ricevute le osservazioni conclusive dell'Autorita', la  stazione
appaltante puo' decidere se adeguarsi o, nell'esercizio della propria
discrezionalita' amministrativa, non adeguarsi assumendo gli atti  di
propria competenza. 
  9. L'ufficio  competente,  ove  ritenga  particolarmente  grave  il
mancato adeguamento della stazione  appaltante,  sottopone  i  propri
rilievi al Consiglio dell'autorita' che puo' disporre la  risoluzione
del protocollo di vigilanza e l'attivazione  di  tutti  i  poteri  di
vigilanza attribuiti dalla legge. 
  10. Il procedimento di  vigilanza  collaborativa  si  conclude,  di
norma, con l'invio da parte della stazione appaltante  del  contratto
stipulato con l'operatore economico aggiudicatario,  salvo  l'ipotesi
in cui l'attivita' di verifica preventiva prosegua anche per la  fase
di esecuzione dell'affidamento. 
  11. Per motivate esigenze da indicare nel protocollo di  vigilanza,
le parti possono prevedere deroghe al procedimento  disciplinato  nel
presente articolo. 
  12. Nell'espletamento delle attivita' di verifica nell'ambito della
vigilanza collaborativa l'Autorita' puo' avvalersi del supporto della
Guardia di finanza. 
  13. L'eventuale  richiesta  di  accesso  agli  atti  relativa  alla
documentazione    riguardante    l'espletamento    della    vigilanza
collaborativa e' riscontrata dalla stazione appaltante firmataria del
protocollo. 
  14. La stazione appaltante,  con  la  stipula  del  protocollo,  si
impegna ad aderire alle  istanze  di  precontenzioso  presentate,  ai
sensi dell'art. 211, comma 1,  decreto  legislativo  n.  50/2016,  da
parte di altri soggetti  legittimati  durante  lo  svolgimento  della
procedura   di   gara,   adeguandosi   all'eventuale   parere    reso
dall'Autorita'.