Art. 9 Risoluzione del protocollo di vigilanza 1. Il Consiglio dell'Autorita' puo' disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa: a) quando, decorsi almeno tre mesi dalla pubblicazione del protocollo, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all'Autorita' alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorita' medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorita'; b) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'art. 7; c) qualora la stazione appaltante non si adegui alle osservazioni formulate dall'Autorita', nell'ipotesi in cui il mancato adeguamento sia ritenuto particolarmente grave; d) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunita'.