Art. 9 
 
               Risoluzione del protocollo di vigilanza 
 
  1. Il Consiglio dell'Autorita' puo'  disporre  la  risoluzione  del
protocollo di vigilanza collaborativa: 
    a) quando,  decorsi  almeno  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del
protocollo, la stazione appaltante beneficiaria non  abbia  inoltrato
all'Autorita' alcuna documentazione di gara o,  comunque,  non  abbia
richiesto alcun intervento  dell'Autorita'  medesima;  non  producono
effetti  interruttivi  del  predetto  termine   richieste   meramente
dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza  della  vigilanza
collaborativa o, comunque, estranee alle competenze dell'Autorita'; 
    b) qualora la stazione  appaltante  si  renda  inadempiente  agli
obblighi   di   comunicazione   preventiva   degli   atti   e   della
documentazione di gara di cui all'art. 7; 
    c) qualora la stazione appaltante non si adegui alle osservazioni
formulate dall'Autorita', nell'ipotesi in cui il mancato  adeguamento
sia ritenuto particolarmente grave; 
    d)  per  sopravvenute  e  motivate  ragioni  di   merito   o   di
opportunita'.