Art. 6 
 
                           Accesso ai dati 
 
  1. Al fine di consentire  il  funzionamento  della  rete  nazionale
della  dispositivo-vigilanza   attraverso   la   condivisione   delle
informazioni tra strutture sanitarie, regioni,  province  autonome  e
Ministero della salute, i dati rilevati dal  sistema  informativo  di
cui agli articoli 3 e 4 sono consultabili secondo profili e modalita'
descritti nel disciplinare tecnico, allegato al presente decreto.