(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini  a   denominazione   di   origine   controllata
«Verdicchio dei Castelli di Jesi» devono essere  quelle  tradizionali
della zona o, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche. I  sesti  di  impianto,  le  forme  di
allevamento  ed  i  sistemi  di  potatura,   devono   essere   quelli
generalmente  usati   o   comunque   atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle  uve  e  del  vino.  E'  vietata  la  forma  di
allevamento a pergola detta tendone. 
    E' consentita l'irrigazione di soccorso. 
    I vigneti impiantati successivamente all'entrata  in  vigore  del
presente  disciplinare  (nuovi  e  reimpianti),  dovranno  avere  una
densita' di almeno 2200 ceppi per ettaro. 
    Le rese uva  per  ettaro  per  tutte  le  tipologie  dei  vini  a
denominazione di origine  controllata  «Verdicchio  dei  Castelli  di
Jesi», di cui all'art. 1, sono quelle di seguito specificate: 
    
                   Vino                              Resa uva/ha

Verdicchio dei Castelli di Jesi                         t. 14

Verdicchio dei Castelli di Jesi classico                t. 14

Verdicchio dei Castelli di Jesi classico superiore      t. 11
    
    A tali limiti, anche in  annate  eccezionalmente  favorevoli,  le
rese dovranno essere riportate, purche' la produzione non superi  del
20% i limiti medesimi. Qualora tali limiti vengano superati, tutta la
produzione  non  avra'  diritto   alla   denominazione   di   origine
controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi». 
    La  Regione  Marche,  su  proposta  del   Consorzio   di   tutela
riconosciuto  ai  sensi  della  normativa  vigente   e   sentite   le
organizzazioni di categoria, con proprio decreto, di  anno  in  anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e  di
coltivazione, puo' stabilire un  limite  massimo  di  produzione  per
ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,  dandone
immediata comunicazione al competente organismo di controllo. 
    Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare ai vini  a
denominazione di origine  controllata  «Verdicchio  dei  Castelli  di
Jesi» i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi: 
      Verdicchio dei Castelli di Jesi 10,50 % vol; 
      Verdicchio dei Castelli di Jesi classico 10,50 % vol; 
      Verdicchio dei Castelli di Jesi clas. sup. 11,50 % vol; 
      Verdicchio dei Castelli di Jesi spumante 9,00 % vol; 
      Verdicchio dei Castelli di  Jesi  passito  15,00  %  vol  (dopo
l'appassimento).