(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di  vinificazione,  appassimento  e  invecchiamento
devono essere effettuate nell'interno dei comuni  il  cui  territorio
rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel
precedente art. 3. 
    Tuttavia, tenuto conto di alcune  situazioni  tradizionali  della
zona, e' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle
operazioni di cui sopra, a quelle  aziende  che  avendo  stabilimenti
siti  nelle  Province  di  Ancona  e  Macerata  dimostrino  di   aver
effettuato tradizionalmente dette operazioni. 
    E' altresi'  facolta'  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, consentire l'effettuazione  delle  operazioni
di cui sopra, su motivata richiesta,  a  quelle  aziende  che  avendo
stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal  confine  della  zona  di
produzione di cui all'art.  3  ed  avendo  vigneti  iscrivibili  allo
schedario  viticolo  della  denominazione  di   origine   controllata
Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico,
dimostrino di aver vinificato uve  di  pertinenza  provenienti  dalla
zona di cui sopra, per  produrre  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  Verdicchio  dei  Castelli   di   Jesi   anche   con   la
specificazione classico, purche' le predette operazioni  siano  state
effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare  di
produzione. 
    Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la  produzione
della tipologia  spumante  possono  essere  effettuate  in  tutto  il
territorio della Regione Marche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per  il  consumo,
non deve essere superiore al 70%, anche per  la  tipologia  spumante.
Qualora superi questo limite, ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha
diritto alla denominazione  di  origine  controllata;  oltre  il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto
il prodotto. 
    La tipologia spumante puo' essere commercializzata nei  tipi:  da
extrabrut  a  secco.  Le  uve  idonee  alla  produzione  del  vino  a
denominazione di origine  controllata  «Verdicchio  dei  Castelli  di
Jesi»  possono  essere  destinate  alla  produzione  della  tipologia
«passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento
che puo' protrarsi fino al 30 marzo  dell'anno  successivo  a  quello
della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore  al  15
ottobre dell'anno di produzione delle uve. 
    Tale procedimento deve assicurare,  al  termine  del  periodo  di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. 
    La resa massima di uva fresca in vino non deve  essere  superiore
al 45%; 
    Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro  peculiari
caratteristiche. 
    Per tutte le tipologie  dei  vini  «Verdicchio  dei  Castelli  di
Jesi», con  l'esclusione  della  tipologia  passito,  e'  ammessa  la
correzione con mosti  concentrati  prodotti  da  uve  della  zona  di
produzione,    con    mosti    concentrati    rettificati    e    con
autoarricchimento. 
    Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei
Castelli di Jesi»,  con  l'esclusione  della  tipologia  passito,  e'
ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.