Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di vinificazione, appassimento e invecchiamento devono essere effettuate nell'interno dei comuni il cui territorio rientra, in tutto o in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto di alcune situazioni tradizionali della zona, e' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di consentire, su motivata richiesta, l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, a quelle aziende che avendo stabilimenti siti nelle Province di Ancona e Macerata dimostrino di aver effettuato tradizionalmente dette operazioni. E' altresi' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, consentire l'effettuazione delle operazioni di cui sopra, su motivata richiesta, a quelle aziende che avendo stabilimenti in linea d'aria entro 2 km dal confine della zona di produzione di cui all'art. 3 ed avendo vigneti iscrivibili allo schedario viticolo della denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, dimostrino di aver vinificato uve di pertinenza provenienti dalla zona di cui sopra, per produrre vini a denominazione di origine controllata Verdicchio dei Castelli di Jesi anche con la specificazione classico, purche' le predette operazioni siano state effettuate prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione. Le operazioni di elaborazione dei mosti o vini per la produzione della tipologia spumante possono essere effettuate in tutto il territorio della Regione Marche. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, anche per la tipologia spumante. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La tipologia spumante puo' essere commercializzata nei tipi: da extrabrut a secco. Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi» possono essere destinate alla produzione della tipologia «passito», dopo essere state sottoposte ad un periodo di appassimento che puo' protrarsi fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia, e la vinificazione non deve essere anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve. Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore al 23,00%. La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 45%; Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. Per tutte le tipologie dei vini «Verdicchio dei Castelli di Jesi», con l'esclusione della tipologia passito, e' ammessa la correzione con mosti concentrati prodotti da uve della zona di produzione, con mosti concentrati rettificati e con autoarricchimento. Per i vini a denominazione di origine controllata «Verdicchio dei Castelli di Jesi», con l'esclusione della tipologia passito, e' ammessa la dolcificazione secondo le norme comunitarie e nazionali.