IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi; Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'art. 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea; Visto il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante «Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale»; Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati»; Visto il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante «Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina»; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto»; Considerata la necessita' di definire le misure di protezione temporanea occorrenti a dare attuazione alla citata decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022; Acquisita l'intesa dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e della salute; Decreta: Art. 1 Data di decorrenza della protezione temporanea e categorie di sfollati beneficiari 1. La protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina, ha la durata di un anno a decorrere dal 4 marzo 2022. 2. La protezione temporanea di cui al comma 1 si applica in favore delle persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso, a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data, appartenenti alle seguenti categorie: a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b). 3. La protezione temporanea di cui al presente articolo si applica anche agli apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine. 4. Ai fini del comma 2, lettera c), si considerano familiari, purche' soggiornanti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e in possesso di documentazione attestante il vincolo familiare, preventivamente validata, ove possibile, dalla competente rappresentanza consolare straniera, anche in deroga all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il coniuge di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato; b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al comma 2, lettere a) e b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati; c) i parenti corrispondenti alle categorie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito «TUI», conviventi e appartenenti allo stesso nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente, in tale periodo, dipendenti da una persona di cui al comma 2, lettere a) e b). 5. I ricongiungimenti dei familiari di cui al comma 2, lettera c), sono disposti solo nei confronti di coloro che risultano soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri dell'Unione europea.