Art. 3 
 
          Protezione temporanea e protezione internazionale 
 
  1. Il titolare di permesso di soggiorno per  protezione  temporanea
puo'  presentare,  in  qualsiasi  momento,  domanda   di   protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 28  gennaio  2008  n.
25. 
  2.  L'esame  e   la   decisione   della   domanda   di   protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.
25, presentata dal titolare del permesso di soggiorno di cui all'art.
2, sono differiti alla cessazione  della  protezione  temporanea,  ai
sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 7 aprile 2003, n.
85. 
  3. La domanda di protezione internazionale presentata in Italia  da
persona appartenente alle categorie di sfollati di  cui  all'art.  1,
commi 2 e 3, non preclude la possibilita' di presentare la domanda di
protezione temporanea di cui all'art. 2.  In  caso  di  rilascio  del
permesso di soggiorno per protezione temporanea, il Questore  ne  da'
immediata  comunicazione  alla  Commissione   territoriale   per   il
riconoscimento  della   protezione   internazionale   ai   fini   del
differimento di cui al comma 2. Le disposizioni di  cui  al  presente
comma si applicano, in  quanto  compatibili,  alle  ipotesi  previste
dall'art. 19, commi 1 e 1.1, del TUI. 
  4.  Il  riconoscimento  della  protezione  internazionale  preclude
l'accesso al beneficio della protezione temporanea.