Art. 4 
 
    Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea 
 
  1.  La  protezione  temporanea  e'  esclusa,  oltre  che  ai  sensi
dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo  n.  85  del  2003,
anche  quando  sussistano  motivi  ragionevoli  per  considerare   il
richiedente un pericolo  per  la  sicurezza  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1, del TUI. 
  2.  L'esclusione  della  protezione  temporanea  non  preclude   la
possibilita'  della  presentazione  di  una  domanda  di   protezione
internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008. 
  3. Nei casi di esclusione della protezione  temporanea  di  cui  al
comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio  nazionale
di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85  del  2003,
non e' adottato quando e'  stata  presentata  domanda  di  protezione
internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1  e
1.1, primo e secondo periodo, del TUI.