Art. 4 Disciplina dei casi di esclusione della protezione temporanea 1. La protezione temporanea e' esclusa, oltre che ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 85 del 2003, anche quando sussistano motivi ragionevoli per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del TUI. 2. L'esclusione della protezione temporanea non preclude la possibilita' della presentazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo n. 25 del 2008. 3. Nei casi di esclusione della protezione temporanea di cui al comma 1, il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale di cui all'art. 5, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del 2003, non e' adottato quando e' stata presentata domanda di protezione internazionale ovvero nelle ipotesi previste dall'art. 19, commi 1 e 1.1, primo e secondo periodo, del TUI.