Art. 5 Misure assistenziali 1. L'accoglienza dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, e' assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' in quelle di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti delle pertinenti risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, come incrementate dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. 2. Alla disciplina delle misure assistenziali di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 85 del 2003 si provvede mediante le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in attuazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e nell'ambito dei relativi stanziamenti finanziari, come disposti dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Le predette ordinanze assicurano il coordinamento tra le misure assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1, nonche' con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative di settore, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017, n. 47, in particolare art. 10, e agli articoli 18, 19 e 19-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 3. Alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dalla presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi dell'art. 2, e' garantita l'assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parita' di trattamento rispetto ai cittadini italiani, previa iscrizione nelle Asl di domicilio per l'attribuzione del medico di medicina generale e/o del pediatra di libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta del permesso di soggiorno e' comunque garantita l'assistenza sanitaria con le modalita' prevista dall'art. 35 del decreto legislativo n. 286 del 1998, mediante iscrizione attraverso rilascio codice STP-Straniero temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.