Art. 5 
 
                        Misure assistenziali 
 
  1. L'accoglienza dei soggetti di cui all'art. 1, commi 2  e  3,  e'
assicurata, nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nonche' in quelle di cui all'art.
1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei limiti  delle
pertinenti risorse finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,
come incrementate dall'art. 31, comma 3, del decreto-legge  21  marzo
2022, n. 21. 
  2. Alla disciplina delle misure assistenziali di  cui  all'art.  4,
comma 1, lettera g), del  decreto  legislativo  n.  85  del  2003  si
provvede mediante le ordinanze adottate  dal  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile,  ai  sensi  dell'art.   25   del   decreto
legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  in  attuazione  dello  stato  di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2022 e
nell'ambito  dei  relativi  stanziamenti  finanziari,  come  disposti
dall'art. 31, comma 4, del decreto-legge 21 marzo  2022,  n.  21.  Le
predette  ordinanze  assicurano  il  coordinamento  tra   le   misure
assistenziali e il sistema di accoglienza di cui al comma 1,  nonche'
con le misure disposte in applicazione delle pertinenti normative  di
settore, con particolare riguardo alle  disposizioni  in  materia  di
minori non accompagnati di cui alla legge 7 aprile 2017,  n.  47,  in
particolare art. 10, e agli articoli 18,  19  e  19-bis  del  decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142. 
  3. Alle categorie di sfollati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, dalla
presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per protezione
temporanea ai sensi dell'art. 2, e' garantita l'assistenza  sanitaria
sul territorio  nazionale,  a  parita'  di  trattamento  rispetto  ai
cittadini italiani, previa iscrizione  nelle  Asl  di  domicilio  per
l'attribuzione del medico di medicina generale e/o  del  pediatra  di
libera scelta. Fino alla presentazione della richiesta  del  permesso
di soggiorno e' comunque  garantita  l'assistenza  sanitaria  con  le
modalita' prevista dall'art. 35 del decreto legislativo  n.  286  del
1998, mediante iscrizione attraverso  rilascio  codice  STP-Straniero
temporaneamente presente, da parte delle strutture abilitate.