Art. 6 
 
Disposizioni di favore concernenti i cittadini ucraini gia'  presenti
                              in Italia 
 
  1. Ai cittadini ucraini che hanno presentato domanda  di  emersione
ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e per  i  quali  il  relativo  procedimento  e'  ancora  in  fase  di
definizione, e' consentito  uscire  e  fare  rientro  nel  territorio
nazionale ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari. 
  2. I cittadini ucraini che hanno  presentato  istanza  dopo  il  24
febbraio 2022 per l'acquisto  o  la  concessione  della  cittadinanza
italiana, ai sensi dell'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n.  362,  sono  esonerati  dall'esibizione
dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di  origine
sino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine  del  quale
provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza.