Art. 7 
 
                     Punto di contatto nazionale 
 
  1. Il Ministero dell'interno  assicura  le  funzioni  di  punto  di
contatto nazionale di cui  all'art.  4,  comma  1,  lettera  f),  del
decreto legislativo n.  85  del  2003.  L'attuazione  della  presente
disposizione non determina nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica.