Art. 8 Disposizioni finali e finanziarie 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate per motivi di urgenza, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3 e 4, pari a complessivi euro 2.427.740 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540 annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del TUI. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 2022 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 793