Art. 8 
 
                  Disposizioni finali e finanziarie 
 
  1. Sono convalidati gli atti adottati, le  attivita'  svolte  e  le
prestazioni effettuate per motivi  di  urgenza,  fino  alla  data  di
entrata  in   vigore   del   presente   decreto,   finalizzate   alla
realizzazione degli interventi di cui ai precedenti articoli. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 2, commi 3  e  4,
pari a complessivi euro 2.427.740 per  ciascuno  degli  anni  2022  e
2023, di cui euro 2.132.200 annui relativi al comma 3 ed euro 295.540
annui relativi al comma 4, si provvede, a valere sul Fondo  nazionale
per le politiche migratorie di cui all'art. 45 del TUI. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
      Roma, 28 marzo 2022 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Draghi          

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari  esteri,  reg.
n. 793