Art. 14 
 
                    Esiti del controllo ordinario 
 
  1. Nel caso in cui  non  siano  state  rilevate  irregolarita',  il
controllo ordinario si conclude con la sottoscrizione del verbale  di
avvenuto controllo senza rilievi. 
  2. Se  nel  corso  del  controllo  sono  riscontrate  irregolarita'
sanabili,  il  controllore  diffida   l'organo   di   amministrazione
dell'impresa sociale a regolarizzarle, assegnandogli a tale scopo  un
termine non inferiore a trenta  giorni  e  non  superiore  a  novanta
giorni. Alla scadenza del termine indicato  il  controllore  verifica
l'avvenuta regolarizzazione dandone atto  nel  relativo  verbale.  La
diffida  puo'  essere  impartita  anche  nel  caso  in  cui,  per  il
comportamento del legale  rappresentante,  l'attivita'  di  controllo
venga ostacolata. 
  3. In caso di mancata ottemperanza, anche parziale,  alla  diffida,
il  controllore,  attraverso  l'apposito  verbale,   formalizza   una
motivata proposta, non vincolante, di adozione del  provvedimento  di
nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 15,  comma  7,  o
del provvedimento che dispone la perdita della qualifica  di  impresa
sociale, ai sensi dell'art. 15, comma 8 del  decreto  legislativo  n.
112 del 2017. 
  4. Nel caso in cui, a causa del comportamento ostativo  del  legale
rappresentante, venga verificata l'impossibilita'  di  effettuare  il
controllo, anche a seguito della diffida impartita,  il  controllore,
dando atto nel verbale del mancato controllo, propone l'adozione  del
provvedimento di nomina di un commissario ad acta. Nel caso in cui il
mancato  controllo  sia  dovuto  all'irreperibilita'  dell'ente,   il
controllore propone  l'adozione  del  provvedimento  che  dispone  la
perdita della qualifica di impresa sociale. 
  5. Se nel corso del controllo sono  riscontrate  irregolarita'  non
sanabili, il controllore,  mediante  l'apposito  verbale,  formalizza
motivata proposta  di  adozione  del  provvedimento  che  dispone  la
perdita della qualifica  di  impresa  sociale.  Il  controllore  puo'
inoltre evidenziare situazioni sulla base delle  quali  il  Ministero
potra' richiedere l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza
ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 14,  comma  2
del decreto legislativo n. 112 del 2017. 
  6. Entro quindici giorni il  controllore  invia  i  verbali,  anche
tramite   posta   elettronica   certificata,   all'impresa,   nonche'
all'amministrazione o all'associazione di appartenenza. Queste ultime
verificano  la  completezza  del  controllo  e  la  coerenza  tra  le
risultanze dello stesso e  le  proposte  formulate  dal  controllore,
potendo disporre, ove necessario, sentito il  controllore,  ulteriori
approfondimenti  attraverso   un   supplemento   di   controllo,   il
conferimento di un nuovo incarico, ovvero il ricorso ad  altre  forme
di   autotutela.   Degli   ulteriori   approfondimenti   viene   data
comunicazione   all'impresa,   anche   tramite   posta    elettronica
certificata. 
  7. Qualora il verbale, completo anche degli esiti  degli  eventuali
approfondimenti  disposti,  contenga  la  proposta  di  adozione   di
provvedimenti ai  sensi  dell'art.  15,  comma  7  o  8  del  decreto
legislativo n. 112 del 2017, o vi siano evidenziate le situazioni  di
cui  all'ultimo  periodo  del   comma   5   del   decreto   medesimo,
l'amministrazione  o  l'associazione   ne   dispongono   l'invio   al
Ministero, entro trenta giorni dal ricevimento.